Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/77: Modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia · 36 pagine

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5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

L'articolo 116 capoverso 1 secondo periodo Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. Creando la possibilità di sostenere, da un lato, l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia e, dall'altro, progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi di custodia ai bisogni dei genitori, la modifica di legge proposta si iscrive nei limiti della competenza di sostegno conferita alla Confederazione. Anche in questo caso quest'ultima interviene solo per sostenere sforzi profusi da terzi.

Per quanto attiene al quadro finanziario, l'articolo 4 della legge prevede che l'Assemblea federale metta a disposizione i mezzi necessari al finanziamento degli aiuti finanziari sotto forma di un credito d'impegno. La competenza dell'Assemblea federale risulta dall'articolo 167 Cost.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Talune convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera prevedono l'istituzione e lo sviluppo di servizi di assistenza all'infanzia. Si vedano ad esempio, l'articolo 18 paragrafo 3 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo (CDF)45 e l'articolo 11 paragrafo 2 lettera c della Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna46. Inoltre, nelle sue osservazioni conclusive per la Svizzera (febbraio 2015)47 il Comitato ONU per i diritti del fanciullo, incaricato di controllare l'attuazione della CDF, ha raccomandato esplicitamente al nostro Paese di garantire «un'offerta di custodia di bambini sufficiente e di qualità su tutto il territorio». Le proposte avanzate nel presente progetto permettono di rafforzare l'attuazione in Svizzera di queste disposizioni internazionali.

5.3 Forma dell'atto

Giusta l'articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale. Pertanto, il presente avamprogetto di revisione della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è sottoposto alla procedura legislativa ordinaria.

Un nuovo credito d'impegno deve essere votato dalle due Camere. Nella misura in cui esso non contiene alcuna norma di diritto, deve essere emanato sotto forma di decreto federale semplice e come tale non sottostà a referendum (art. 163 cpv. 2 Cost. e art. 25 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200248 sul Parlamento).

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Giusta l'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

Gli aiuti finanziari per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia di cui all'articolo 3 esistono già. Poiché, al momento della loro introduzione, essi sono stati subordinati al freno alle spese, non è necessaria una nuova procedura.

45 RS 0.107

46 RS 0.108

47 ONU, Comitato per i diritti del fanciullo, Osservazioni conclusive sul secondo, terzo e quarto rapporto consolidato della Svizzera, doc. CRC/C/CHE/CO/2-4, http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/03048/index.html?lang=it

48 RS 171.10