Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/77: Modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia · 36 pagine

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Le grandi linee sopra esposte in merito alla concessione degli aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia saranno precisate nelle disposizioni di esecuzione (cfr. art. 9 dell'avamprogetto).

Art. 3b Aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori

Cpv. 1

La formulazione «Gli aiuti finanziari possono essere concessi», ripresa dal vigente articolo 3, esprime il principio che non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari, i quali vengono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati. Inoltre, l'UFAS dispone di un certo margine di manovra per quanto riguarda la concessione di aiuti finanziari.

Contrariamente a quelli di cui all'articolo 3a, questi aiuti finanziari possono essere concessi non solo ai Cantoni, bensì anche ai Comuni, ad altre persone giuridiche e alle persone fisiche che realizzano un progetto nel quadro della presente legge. I progetti che mirano ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia ai bisogni effettivi dei genitori non sono necessariamente promossi dagli enti pubblici, il cui margine di manovra è talvolta limitato. È dunque prevista la possibilità di sostenere sia le iniziative pubbliche che quelle private.

Cpv. 2

Per poter beneficiare degli aiuti finanziari, i progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori devono rispettare il senso e lo scopo della legge e contribuire a una migliore conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione. I progetti che mirano semplicemente a migliorare le prestazioni o la qualità della custodia (locali, pasti, attività proposte ai bambini, integrazione e sostegno a bambini con un particolare bisogno di promozione, sviluppo del linguaggio ecc.) non vanno sostenuti nel quadro di questa legge.

Per poter beneficiare degli aiuti finanziari, oltre a prefiggersi un obiettivo conforme a quello della legge, i progetti devono avere un certo raggio d'azione geografico ed essere destinati ad adeguare l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori a livello cantonale, regionale o comunale. Ciò presuppone che gli attori operanti sul posto si coordinino tra loro per poter proporre ai genitori miglioramenti concreti. L'adeguamento dell'offerta può riguardare anche una sola struttura, a condizione tuttavia che essa sia accessibile a un'ampia cerchia di utenti, vale a dire almeno a tutti gli abitanti di un Comune.

In tale contesto, occorre distinguere questo tipo di aiuti finanziari da quelli per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia. In questo caso si tratta di finanziare soltanto i progetti volti ad adeguare l'offerta ai bisogni dei genitori nelle loro diverse fasi e non il funzionamento delle strutture sorte sulla base di tali progetti. Ciò spiega perché per questo tipo di aiuti finanziari la percentuale dei costi computabili sia bassa rispetto al fabbisogno finanziario complessivo (cfr. art. 5 dell'avamprogetto).

Il capoverso 2 precisa quali tipi di progetti possono essere sostenuti dalla Confederazione. Con il termine «soprattutto» si vuole far notare che non si tratta di un elenco esaustivo: in quest'ambito è possibile sostenere anche altre iniziative, se queste perseguono un obiettivo conforme a quello della legge e mirano ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia a livello cantonale, regionale o comunale.

- La lettera a si riferisce a progetti per bambini in età scolastica che garantiscono una custodia per l'intera giornata, organizzata congiuntamente con la scuola o le autorità scolastiche. Attualmente, le offerte di servizi per la custodia parascolastica sono impostate in modi molto diversi. Se ne esiste una, i genitori iscrivono i figli per determinati giorni e fasce orarie, per esempio nella pausa pranzo o prima dell'inizio delle lezioni. Una volta che queste ultime sono terminate, tutti i giorni o solo alcuni, i bambini si recano in una struttura di custodia parascolastica fino a quando uno dei genitori va a prenderli dopo il lavoro. Questa custodia su base modulare è offerta nell'edificio scolastico o in altri locali.