Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/77: Modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia · 36 pagine

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quadro dei loro obblighi legali, per ridurre gli oneri a carico dei genitori. Le prestazioni versate volontariamente dai datori di lavoro non rientrano in questa categoria. Per contro, quelle che essi forniscono sulla base di obblighi legali cantonali o comunali – come previsto nei Cantoni di Vaud, Neuchâtel e Friburgo – sono considerate parte integrante dell'aumento dei sussidi. In questo contesto non sono computati i costi per l'istituzione di nuovi posti di custodia, per i quali le strutture di custodia possono richiedere aiuti finanziari nel quadro dell'attuale programma d'incentivazione secondo gli articoli 2 e 3.

Gli aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi saranno versati in misura decrescente. Essi ammontano al 65 per cento dell'aumento dei sussidi computabile il primo anno, al 35 per cento il secondo anno e al 10 per cento il terzo anno. La strutturazione decrescente degli aiuti finanziari consentirà ai Cantoni e ai Comuni di aumentare progressivamente il loro contributo, disponendo comunque fin dall'inizio del volume complessivo dei sussidi. Inoltre, la cessazione della partecipazione federale nel quarto anno non inciderà praticamente più sui loro preventivi, il che lascia presupporre che saranno in grado di finanziare con mezzi propri la totalità dell'aumento dei sussidi, mantenendo il livello di questi ultimi.

Le modalità per il versamento e la restituzione degli aiuti finanziari dovranno essere precisate nelle disposizioni di esecuzione. Per principio, sono applicabili le disposizioni della sezione 3 LSu.

Cpv. 3ter

Per i progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori, la Confederazione copre al massimo la metà dei costi. Fanno parte dei costi computabili le spese che i Cantoni, i Comuni, le altre persone giuridiche e le persone fisiche coinvolti nel progetto in questione sostengono per la concezione, la realizzazione (p. es. le spese per la formazione del personale in seguito al cambiamento di sistema, ma non quelle per le modifiche architettoniche) e la valutazione dello stesso. Non entrano in linea di conto le spese di esercizio effettive, quali le spese supplementari per il personale dovute all'ampliamento dell'offerta di servizi per la custodia. Per i nuovi posti di custodia creati nel quadro di un progetto le strutture interessate possono richiedere aiuti finanziari secondo gli articoli 2 e 3.

Art. 6 Domande di aiuti finanziari

La procedura prevista al capoverso 1 – secondo cui le domande di aiuti finanziari devono essere presentate direttamente all'UFAS – è una soluzione semplice ed efficiente da applicare anche ai nuovi aiuti finanziari.

Cpv. 5

I Cantoni devono presentare la loro domanda di aiuti finanziari all'UFAS prima dell'aumento dei sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia. Questa condizione deriva dall'obiettivo stesso della modifica di legge, ossia incentivare i Cantoni ad aumentare i propri sussidi. La Confederazione non deve per contro finanziare i sussidi esistenti.

Le domande di aiuti finanziari devono essere corredate di tutti i documenti necessari alla decisione, in particolare di una descrizione del progetto, di un preventivo dettagliato e di un piano di finanziamento per un periodo di almeno sei anni (cfr. art. 3a cpv. 2 dell'avamprogetto LACust).

Per permettere ai Cantoni di pianificare al meglio le loro domande, i termini per le decisioni dell'UFAS saranno definiti nelle disposizioni di esecuzione. È ipotizzabile un termine di quattro mesi dal momento in cui l'UFAS dispone di un incarto completo.

Cpv. 6

I Cantoni, i Comuni, le altre persone giuridiche e le persone fisiche devono presentare la loro domanda di aiuti finanziari direttamente all'UFAS prima di avviare il progetto volto ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori.