Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/77: Modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia · 36 pagine

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Sistematica

Le nuove disposizioni sugli aiuti finanziari supplementari volti a promuovere la custodia di bambini complementare alla famiglia vengono inserite nell'attuale legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, che disciplina la concessione di aiuti finanziari per l'istituzione di posti di custodia. La revisione parziale mira in particolare ad ampliare il campo di applicazione della legge e introduce una nuova sezione sui beneficiari e sulle condizioni da adempiere per la concessione degli aiuti finanziari supplementari. Inoltre, le attuali disposizioni riguardanti i mezzi a disposizione, il calcolo e la durata degli aiuti finanziari nonché la procedura vengono completate con norme sui nuovi aiuti finanziari e vengono formulate disposizioni finali sulla durata di validità, applicabili sia alle nuove norme di legge che a quelle già in vigore.

Titolo

I tribunali, le varie autorità e i privati utilizzano continuamente abbreviazioni ufficiose per il titolo della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Per ridurre il rischio di confusione, nel quadro della presente revisione viene introdotta l'abbreviazione LACust.

Titolo prima dell'art. 1

Il titolo viene modificato tenendo conto dell'estensione del contenuto dell'articolo 1.

Art. 1

Scopo e misure

L'attuale capoverso 1 viene suddiviso in due capoversi e riformulato in modo che i tre tipi di aiuti finanziari abbiano uno scopo comune, ossia aiutare in diversi modi i genitori a conciliare meglio famiglia e lavoro o formazione.

La nuova disposizione comprende da un lato gli attuali aiuti finanziari per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia e, dall'altro, due nuovi tipi di aiuti finanziari, rispettivamente per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori. I tre tipi di aiuti finanziari possono essere concessi a diversi destinatari e secondo diverse condizioni.

Poiché anche le nuove misure si limitano a sostenere l'impegno dei Cantoni, dei Comuni e di altri terzi, la Confederazione agisce in sintonia con l'ordinamento delle competenze giusta l'articolo 116 capoverso 1 Cost.

L'attuale capoverso 2 viene ripreso, nel suo tenore vigente, quale nuovo capoverso 4 dell'articolo 3, visto che di fatto non rappresenta uno scopo, bensì una condizione per la riscossione di aiuti finanziari destinati all'istituzione di nuovi posti di custodia.

Cpv. 1

Questa disposizione definisce lo scopo degli aiuti finanziari, sia quelli nuovi che quelli già esistenti, ossia permettere ai genitori di conciliare meglio la famiglia con il lavoro o la formazione.

Cpv. 2

La precisazione «nei limiti dei crediti stanziati» sta ad indicare che il credito a disposizione è limitato. Gli aiuti finanziari possono dunque essere concessi soltanto se vi sono ancora i fondi necessari. Una volta esauriti i crediti, non possono più essere assegnati, anche se tutte le condizioni sono adempiute; in altre parole, non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari. Se le domande superano i mezzi a disposizione, il DFI stabilirà un ordine di priorità.