Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/77: Modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia · 36 pagine

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Art. 4 Mezzi a disposizione

Cpv. 1

Per introdurre aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi di custodia ai bisogni dei genitori sono necessari nuovi mezzi finanziari. Poiché emanando una decisione per la concessione di aiuti finanziari la Confederazione contrae un impegno pluriennale, è necessario un credito d'impegno giusta l'articolo 21 della legge federale del 7 ottobre 200533 sulle finanze della Confederazione (LFC). Disponendo di un credito d'impegno, l'unità amministrativa competente (in questo caso l'UFAS) è autorizzata a contrarre impegni finanziari per diversi anni. Il capoverso 1 viene adeguato, dato che in futuro saranno previsti due diversi crediti d'impegno. La loro entità non è definita nella legge, ma è oggetto di una decisione separata emanata dall'Assemblea federale sotto forma di decreto federale semplice (art. 163 cpv. 2 Cost.). I mezzi necessari al versamento degli aiuti finanziari sono discussi annualmente dal Parlamento nel quadro dell'approvazione del preventivo e sono subordinati al freno all'indebitamento (art. 126 Cost.).

Cpv. 2

Questa disposizione è abrogata, poiché per i costi di esecuzione dell'UFAS (principalmente spese per il personale) non è necessario un credito d'impegno (art. 11 lett. b dell'ordinanza del 5 aprile 200634 sulle finanze della Confederazione). Inoltre, con l'introduzione del Nuovo modello di gestione (NMG) dell'Amministrazione federale nel 2017, le spese proprie della Confederazione non potranno più essere imputate a un credito di sussidio (art. 30a LFC; modifica del 26 settembre 2014). Di conseguenza, queste spese verranno contabilizzate nel preventivo globale dell'unità amministrativa competente (UFAS) sia per gli aiuti finanziari di cui alla sezione 2 (a partire dal 2017) sia per quelli di cui alla sezione 2a (dal momento dell'entrata in vigore delle relative disposizioni).

Cpv. 2bis

Dato che ci saranno contemporaneamente due diversi crediti d'impegno, occorre precisare a quale dei due si riferisce la limitazione del 15 per cento menzionata in questo capoverso. Si tratta del credito previsto per il finanziamento degli aiuti finanziari di cui alla sezione 2.

Art. 5 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

Questo articolo definisce le grandi linee per il calcolo e la durata degli aiuti finanziari. I dettagli relativi al calcolo vanno disciplinati nelle disposizioni di esecuzione (cfr. art. 9 dell'avamprogetto).

Anche i due nuovi tipi di aiuti finanziari della Confederazione dovranno semplicemente creare incentivi affinché i Cantoni, i Comuni e altri terzi rafforzino il loro impegno per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Il sistema di incentivi mira a fare in modo che gli attori competenti aumentino i loro sussidi o avviino progetti il più rapidamente possibile. Per questo motivo, il lasso di tempo durante il quale è possibile presentare una domanda di aiuti finanziari è limitato a cinque anni (cfr. art. 10 cpv. 6 dell'avamprogetto). Il fatto che gli aiuti finanziari siano concessi solo per tre anni è una conseguenza della breve durata di validità della legge nonché del quadro di finanziamento disponibile; la durata dei nuovi aiuti finanziari corrisponde a quella degli attuali aiuti finanziari per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Cpv. 3bis

Gli aiuti finanziari annui della Confederazione sono calcolati in funzione dei sussidi che un Cantone e i suoi Comuni, coinvolgendo eventualmente i datori di lavoro, hanno versato per la custodia di bambini complementare alla famiglia durante l'anno civile che precede la concessione degli aiuti finanziari. In base a questo importo e ai risultati di esercizio del Cantone e/o dei Comuni, si calcola l'aumento annuale dei sussidi a livello cantonale. Sono considerate un aumento dei sussidi esclusivamente le risorse finanziarie che i Cantoni e i Comuni versano, nel

33 RS 611.0

34 RS 611.01