Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/77: Modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia · 36 pagine

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La Confederazione intende creare incentivi per ridurre i costi di custodia a carico dei genitori che esercitano un'attività lucrativa o seguono una formazione (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. b dell'avamprogetto) promuovendo, mediante aiuti finanziari, una maggiore partecipazione ad essi da parte dei Cantoni e dei Comuni. Per raggiungere questo obiettivo è disposta a coprire, per un lasso di tempo limitato, una parte dei costi supplementari che i Cantoni e i Comuni, eventualmente coinvolgendo i datori di lavoro, si assumeranno in questo settore.

Gli aiuti finanziari saranno versati esclusivamente ai Cantoni. Questi ultimi devono indicare in un piano globale in che modo essi, ed eventualmente i Comuni, prevedono di aumentare i sussidi e impiegare gli aiuti finanziari. Per garantire l'effettivo miglioramento della conciliabilità tra lavoro e famiglia, i Cantoni devono dimostrare che i sussidi supplementari andranno a vantaggio dei genitori che esercitano un'attività lucrativa, sono alla ricerca di un impiego o seguono una formazione. Le tariffe delle strutture di custodia dovranno essere impostate in modo tale da ridurre al minimo i disincentivi al lavoro e agevolare concretamente la conciliabilità tra famiglia e lavoro.

L'avamprogetto prevede che la somma complessiva dei sussidi versati dai Cantoni e dai Comuni e degli eventuali contributi dei datori di lavoro debba essere aumentata, senza però specificare in che modo. I Cantoni hanno dunque la possibilità di incrementare i sussidi da soli, congiuntamente con uno o più Comuni o eventualmente in collaborazione con i datori di lavoro. Per soddisfare la condizione posta, è sufficiente anche che solo qualche Comune aumenti i propri sussidi o che per legge venga introdotto per i datori di lavoro l'obbligo di partecipare al finanziamento della custodia di bambini complementare alla famiglia o aumentato il loro contributo, in modo da accrescere l'importo complessivo previsto a livello cantonale.

Per calcolare l'aumento dei sussidi si considera quale riferimento l'anno civile che precede la concessione degli aiuti finanziari della Confederazione. Per una riduzione rapida ed efficace dei costi di custodia a carico dei genitori, l'incremento dei sussidi dovrebbe essere il più significativo possibile sin dall'inizio. Affinché il sostegno della Confederazione permetta di raggiungere l'obiettivo prefisso, per il periodo in questione gli aiuti finanziari saranno versati in misura notevolmente decrescente (cfr. art. 5 cpv. 3bisdell'avamprogetto).

Il sostegno della Confederazione è calcolato esclusivamente in base alle risorse finanziarie che i Cantoni e i Comuni versano, nel quadro dei loro obblighi legali, per ridurre gli oneri a carico dei genitori. Se i Cantoni o i Comuni decidono d'imporre per legge ai datori di lavoro la partecipazione al finanziamento della custodia o di aumentare tale partecipazione, anche i contributi versati da questi ultimi saranno computati quale aumento dei sussidi. Per contro, non sono prese in considerazione le prestazioni che i datori di lavoro versano ai loro collaboratori volontariamente, ossia non in adempimento di prescrizioni cantonali o comunali. Lo stesso vale per i contributi versati per l'istituzione di nuovi posti di custodia, per i quali le strutture di custodia possono richiedere aiuti finanziari nel quadro dell'attuale programma d'incentivazione secondo gli articoli 2 e 3.

Cpv. 2

Il finanziamento dev'essere garantito a lungo termine. In questo modo si vuole evitare che dopo tre anni, una volta scadute le misure di sostegno della Confederazione, i Cantoni ritornino sui loro passi. Per provare che i sussidi sono garantiti a lungo termine, essi devono mostrare (sulla scorta del loro piano di finanziamento) come intendono finanziarne l'aumento e compensare gli aiuti decrescenti della Confederazione e la loro cessazione allo scadere dei tre anni. A tale scopo è sufficiente che espongano in modo verosimile nella domanda di aiuti finanziari come prevedono di assicurare il finanziamento a lungo termine, ma comunque per un periodo di almeno sei anni.

Cpv. 3

Gli aiuti finanziari possono essere concessi a un Cantone una sola volta nel periodo di validità della legge. Ciò è dovuto alla breve durata di validità di quest'ultima e ai mezzi finanziari limitati.