Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/77: Modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia · 36 pagine
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Tra le offerte di servizi per la custodia complementare alla famiglia rientrano le offerte per bambini fino alla fine della scolarità obbligatoria in strutture di custodia collettiva diurna, in strutture di custodia parascolastica e in famiglie diurne. Non sono considerati tali, per esempio, i gruppi di gioco, poiché il loro scopo principale non è quello di promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione.
Lett. a
Questa disposizione riprende, senza alcuna modifica a livello di contenuto gli attuali aiuti finanziari per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia. I relativi articoli di legge rimangono invariati.
Lett. b
I nuovi aiuti finanziari mirano a ridurre i costi di custodia a carico dei genitori che esercitano un'attività lucrativa, sono alla ricerca di un impiego o seguono una formazione. Essi devono fungere da incentivo affinché i Cantoni e i Comuni aumentino i sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia al fine di ridurre i costi a carico dei genitori (cfr. art. 3a e art. 5 cpv. 3bisdell'avamprogetto). Questi aiuti finanziari non sono destinati alla copertura dei costi per l'istituzione di nuovi posti di custodia (cfr. art. 5 cpv. 3bisdell'avamprogetto), poiché a tal fine si possono richiedere aiuti finanziari nel quadro dell'attuale programma d'incentivazione.
Lett. c
I nuovi aiuti finanziari hanno lo scopo di sostenere progetti promossi dai Cantoni, dai Comuni, da altre persone giuridiche (p. es. istituzioni private attive nell'ambito della custodia complementare alla famiglia) e da persone fisiche. I progetti in questione devono contribuire ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori che esercitano un'attività lucrativa o seguono una formazione (cfr. art. 3b dell'avamprogetto). Al riguardo possono essere computate le spese per la concezione, la realizzazione e la valutazione dei progetti. Questi aiuti finanziari non sono destinati alla copertura dei costi per l'istituzione di nuovi posti di custodia (cfr. art. 5 cpv. 3terdell'avamprogetto), poiché a tal fine si possono richiedere aiuti finanziari nel quadro dell'attuale programma d'incentivazione.
Titolo prima dell'art. 2
In seguito all'introduzione degli articoli sui nuovi aiuti finanziari della Confederazione, inseriti nella nuova sezione 2a, è necessario precisare il titolo della sezione 2.
Art. 3 Condizioni
Cpv. 4
Questa disposizione riprende l'attuale articolo 1 capoverso 2 nel suo tenore vigente, poiché esso definisce una delle condizioni da adempiere per poter riscuotere aiuti finanziari destinati all'istituzione di nuovi posti di custodia.
Titolo prima dell'articolo 3a
Sotto questo nuovo titolo sono inserite le disposizioni relative ai nuovi aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi di custodia ai bisogni dei genitori.
Art. 3a Aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia
Cpv. 1
La formulazione «Gli aiuti finanziari … possono essere concessi ai Cantoni», ripresa dal vigente articolo 3, esprime il principio che non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari, i quali vengono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati. Inoltre, l'UFAS dispone di un certo margine di manovra per quanto riguarda la concessione di aiuti finanziari.