Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/77: Modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia · 36 pagine

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Il secondo tipo di aiuti finanziari intende sostenere progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori che contribuiscono in generale a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione. È possibile sostenere, tra gli altri, progetti per bambini in età scolastica che garantiscono una custodia per l'intera giornata, organizzata congiuntamente con la scuola o le autorità scolastiche. Inoltre, è prevista la promozione di progetti per un'offerta di servizi per la custodia al di fuori degli orari di apertura usuali delle strutture. Infine, possono essere sostenuti progetti che garantiscono un'offerta di servizi per la custodia per bambini in età scolastica e prescolastica i cui genitori hanno orari di lavoro irregolari. Per poter beneficiare degli aiuti finanziari, oltre a prefiggersi un obiettivo conforme a quello della legge, i progetti devono avere un certo raggio d'azione geografico ed essere destinati ad adeguare ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a livello cantonale, regionale o comunale. Gli aiuti finanziari possono essere concessi non solo ai Cantoni, ma anche ai Comuni, ad altre persone giuridiche e alle persone fisiche. La concessione di aiuti finanziari presuppone che la domanda venga presentata prima dell'inizio del progetto e che comprenda anche un parere dei Cantoni o dei Comuni competenti. La Confederazione copre al massimo la metà dei costi del progetto computabili17.

1.3.2 Durata limitata nel tempo e strutturazione decrescente

La durata delle nuove disposizioni legali e del relativo credito d'impegno è limitata a cinque anni. Questo lasso di tempo appare adeguato per il raggiungimento degli obiettivi prefissi, poiché l'esperienza mostra che sistemi d'incentivazione di questo tipo devono essere attuati per un certo periodo di tempo prima di poter produrre pienamente i loro effetti. Questo è emerso anche con l'introduzione del programma d'incentivazione, di cui sono stati impiegati solo 68 milioni di franchi sui 200 stanziati nel quadro del primo credito d'impegno quadriennale. I versamenti previsti dalla Confederazione sulla base di un credito d'impegno si estenderanno su otto anni: i cinque anni della durata di validità delle disposizioni legali e altri tre per le domande accolte nel corso dell'ultimo anno. Al contempo, la strutturazione decrescente della partecipazione della Confederazione consentirà ai Cantoni e ai Comuni di aumentare progressivamente il loro contributo, disponendo comunque fin dall'inizio del volume complessivo dei sussidi per sgravare i genitori.

Per le nuove disposizioni concernenti i due tipi di aiuti finanziari supplementari, la durata di validità della legge deve essere prorogata di cinque anni a partire dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Inoltre, occorre una nuova norma che limiti fino al 31 gennaio 2019 la concessione degli aiuti finanziari per l'istituzione di strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Le conoscenze e le esperienze acquisite in questo contesto saranno elaborate e pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), in modo che possano servire anche per altri progetti in Svizzera.

1.4 Limite di spesa delle nuove disposizioni legali

1.4.1 Stima dei costi per la promozione dell'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia

Il fatto che i Cantoni e i Comuni s'impegnino maggiormente nel settore della custodia complementare alla famiglia dipende da diversi fattori, in particolare dagli sforzi profusi in materia fino a quel momento, dalla priorità politica attribuita a un ulteriore impegno e dalla situazione finanziaria. La stima dei costi si basa sulle ipotesi presentate di seguito.

La Confederazione partecipa per tre anni all'aumento dei sussidi dei Cantoni e dei Comuni nonché agli eventuali contributi dei datori di lavoro a favore della custodia di bambini

17 Per maggiori informazioni, si veda anche n. 2, commenti all'articolo 3b.