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Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 17 pagine

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Titolo prima dell’art. 180

Sezione 2: Trattamento degli animali negli impianti di macellazione

Art. 183

Abrogato

Art. 190 rubrica, cpv. 1 lett. b ed e, cpv. 2 frase introduttiva nonché cpv. 4

Obbligo di aggiornamento, perfezionamento degli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali

1Devono seguire i corsi di aggiornamento per almeno quattro giorni sull’arco di quattro anni:

b. le persone incaricate della protezione degli animali, i responsabili d’esperimento e le persone che eseguono gli esperimenti nonché i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio;

e. le persone che effettuano a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli;

2Devono seguire i corsi di aggiornamento per almeno un giorno sull’arco di cinque anni:

4Esso disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, la durata e il contenuto del perfezionamento per gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali.

Art. 194 cpv. 1 lett. b

1Ai sensi della presente ordinanza si intende per formazione agricola:

b. la formazione di contadina o contadino con attestato professionale di cui all’articolo 43 LFPr;

Art. 199 cpv. 4

4L’autorità cantonale riconosce l’aggiornamento nell’ambito della sperimentazione animale.

Art. 200 cpv. 5 e 6

5Per la domanda di rinnovo del riconoscimento, oltre alla documentazione di cui al capoverso 2 si deve provare di aver seguito l’aggiornamento di cui all’articolo 190 capoverso 1 o 2.

6L’USAV può vietare il rilascio degli attestati di formazione di cui all’articolo 193 capoverso 1 lettere b e c alle persone che offrono le formazioni di cui all’articolo 197,