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Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 17 pagine

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oltre tre metri, eccettuati il Boa constrictor e il pitone di Boelen (Morelia boeleni);

Art. 90 cpv. 3 lett. a

3Non sono considerate detenzioni professionali di animali selvatici:

a. i vivai utilizzati per pesci commestibili di acqua dolce nella ristorazione;

Art. 94 cpv. 1

1Per la domanda di autorizzazione è necessario utilizzare il modello di formulario dell’USAV di cui all’articolo 209a capoverso 2.

Art. 95 cpv. 2 lett. a

2Possono non soddisfare interamente i requisiti minimi di cui all’allegato 2:

a. durante una tournée: i parchi in cui si trovano animali che con frequenza e regolarità sono addestrati nel maneggio, allenati o presentati in pubblico, nel caso in cui le dimensioni limitate di alcuni luoghi non consentano di soddisfare tali requisiti;

Art. 100 cpv. 4

4I pesci che hanno raggiunto la lunghezza di cattura richiesta e sono immessi in acque ferme all’unico scopo di essere ricatturati possono essere pescati soltanto dopo un termine di attesa di almeno 12 ore.

Titolo prima dell’art. 101

Capitolo 5: Trattamento degli animali con obbligo di autorizzazione e di notifica

Sezione 1: Accudimento, cura, allevamento e detenzione degli animali

Art. 101 lett. d

Necessita di un’autorizzazione cantonale chiunque:

d. abrogata

Art. 101a lett. abis

L’autorizzazione può essere rilasciata solo se:

abis. l’organizzazione e la documentazione dell’azienda o dell’attività rispondono dalle esigenze della specie e del numero degli animali e sono conformi allo scopo dell’azienda o dell’attività;