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Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 17 pagine
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1. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia
Ingresso
visti gli articoli 24, 25 e 53a della legge del 1° luglio 196614 sulle epizoozie (LFE), e in applicazione dell’allegato 11 dell’accordo del 21 giugno 199915 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,
Art. 5 Riserva per le misure volte a impedire la propagazione di
un’epizoozia
Sono fatte salve le misure emanate dall’USAV in virtù dell’articolo 24 capoverso 3 lettera a LFE volte a impedire la propagazione di un’epizoozia.
Art. 34 cpv. 2bis
2bisI veterinari registrano nella banca dati centrale di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE i numeri dei passaporti per animali da compagnia rilasciati per i cani.
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2. Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia
Art. 10quatercpv. 2 lett. d
2L’UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:
d. sono registrati come cani da protezione del bestiame secondo l’articolo 69a capoverso 2 dell’ordinanza del 23 aprile 200817 sulla protezione degli animali.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il ...
… In nome del Consiglio federale svizzero:
13 RS 916.443.14
14RS 916.40
15 RS 0.916.026.81
16 RS 922.01
17 RS 455.1