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Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 17 pagine
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i corsi di cui all’articolo 198 capoverso 2 o perfezionamenti specialistici per li impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali, se l’esecuzione è in contraddizione con la legislazione sulla protezione degli animali o se differisce considerevolmente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento.
Art. 200a Riconoscimento di qualifiche estere
1I professionisti che, in virtù dell’allegato III dell’accordo del 21 giugno19998 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o dell’allegato K della convenzione istitutiva del 4 gennaio 1960 dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), desiderano esercitare un’attività disciplinata dalla presente ordinanza devono prima domandare il riconoscimento delle loro qualifiche professionali.
2La domanda è indirizzata alla SEFRI quando si richiede una formazione disciplinata dalla LFPr e all’autorità cantonale negli altri casi. Il riconoscimento pronunciato dall’autorità competente vale per tutta la Svizzera.
3Se l’attività è esercitata a titolo di prestazione di servizi, i professionisti devono annunciarsi secondo la procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 20129 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.
Art. 201 cpv. 3
3Gli istituti e i laboratori di sperimentazione animale organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento sul modo di trattare gli animali da laboratorio nonché sulla direzione e sull’esecuzione degli esperimenti.
Art. 202 cpv. 1
1Le formazioni di cui all’articolo 197 nonché il perfezionamento specialistico riconosciuto dall’USAV per gli impiegati di commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali devono concludersi con un esame.
Art. 203 cpv. 1
1Chiunque impartisce ai detentori di animali una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera b o c sulla detenzione e il trattamento degli animali deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197 e aver maturato almeno tre anni di