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Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 17 pagine
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2La persona incaricata della protezione degli animali può rilasciare istruzioni al responsabile d’esperimento per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 137.
Art. 129b Requisiti per le persone incaricate della protezione degli animali
1Le persone incaricate della protezione degli animali devono aver conseguito un titolo universitario che fornisca conoscenze di base in anatomia, fisiologia, zoologia e scienza comportamentale, genetica e biologia molecolare nonché igiene e biostatistica e aver seguito un corso di formazione concernente la direzione di esperimenti su animali di cui all’articolo 197.
2Il presupposto per essere ammessi al corso di formazione è il conseguimento della formazione come «persona che esegue esperimenti» nonché un’esperienza lavorativa triennale nel campo della sperimentazione animale.
Art. 132 cpv. 1
1Il responsabile d’esperimento deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 129b.
Art. 142 cpv. 1 lett. e
1Le autorizzazioni per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti sono rilasciate se:
e. i requisiti per i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio, i responsabili d’esperimento e le persone che eseguono esperimenti sono soddisfatti; e
Art. 152 cpv. 1 lett. e
1L’autista deve:
e. al momento della consegna degli animali a unghia fessa e degli animali trasportati all’impianto di macellazione, annotare per scritto il tempo di percorrenza e la durata del trasporto.
Art. 157 cpv. 1 e 2
1Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone esperte o sufficientemente istruite. Queste ultime devono trattare gli animali con riguardo.
2Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale esperto o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbeveri e li foraggi. Il personale controlla regolarmente gli animali e provvede affinché si riposino debitamente.