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Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 17 pagine
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1. tecniche di modificazione genetica secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 9 maggio 20122 sull’impiego confinato (OIConf),
2. tecniche che attraverso la ricombinazione degli acidi nucleici portano a modifiche del patrimonio genetico, anche se non vengono inserite sequenze di acidi nucleici ottenute al di fuori della cellula.
Art. 17 lett. e e kbis
Sui bovini sono inoltre vietate le pratiche seguenti:
e. interventi invasivi sulla lingua, sul frenulo linguale, al setto nasale o sul muso per evitare disturbi comportamentali quali la suzione reciproca o l’arrotolamento della lingua;
kbis. l’impiego di dispositivi a scarica elettrica per calmare temporaneamente l’animale;
Art. 22 rubrica e cpv. 3
Pratiche vietate sui cani e deroghe al divieto di accorciamento
3I veterinari devono registrare nella banca dati secondo l’articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 19663 sulle epizoozie (LFE) le seguenti caratteristiche dei cani:
a. orecchie o coda recise nei cani importati a titolo di trasloco di masserizie;
b. orecchie o coda recise per motivi medici;
c. coda corta congenita.
Art. 23 cpv. 1 lett. f e g
1Per quanto riguarda i pesci e i decapodi è inoltre vietato:
f. il trasporto di decapodi vivi direttamente su ghiaccio o in acqua ghiacciata;
g. la detenzione di decapodi fuori dall’acqua.
Art. 24 lett. f
È inoltre vietato:
f. realizzare e gestire parchi accessibili al pubblico (zoo dove è possibile toccare gli animali) con conigli, piccoli roditori e pulcini a manifestazioni.