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Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 17 pagine

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Art. 160 cpv. 1

1Gli equidi devono essere legati durante il trasporto; sono eccettuati gli animali giovani fino all’inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. È vietato legarli a cavezze di corda, a cavezze annodate oppure alle briglie.

Art. 165 cpv. 1 lett. h

1I mezzi di trasporto devono soddisfare i requisiti seguenti:

h. nelle entrate e uscite dei mezzi di trasporto per bovini, suini, ovini e caprini deve essere collocata una griglia.

Art. 177 cpv. 1 e cpv. 1bis

1Gli animali vertebrati e i cefalopodi possono essere abbattuti soltanto da persone esperte.

1bisSono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l’esperienza pratica nell’uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che uccidono regolarmente animali.

Art. 177a

Abrogato

Art. 178 Obbligo di stordimento

Gli animali vertebrati e i cefalopodi possono essere uccisi soltanto dopo essere stati storditi. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.

Art. 178a Deroghe all’obbligo di stordimento

1L’uccisione di animali vertebrati o cefalopi senza stordimento è ammessa:

a. durante la caccia;

b. nell’ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti;

c. se il metodo di uccisione usato fa cadere l’animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza.

2L’uccisione delle rane senza stordimento è inoltre ammessa se gli animali, al momento della macellazione, sono decapitati in stato di refrigerazione e se la testa viene distrutta immediatamente.

3I pulcini e gli embrioni negli incubatoi possono essere uccisi soltanto con metodi ad effetto rapido, quali la triturazione o l’impiego di un’adeguata miscela di gas. I pulcini vivi non possono essere ammassati l’uno sull’altro.