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Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 17 pagine

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Art. 179 Corretta uccisione

1La persona che esegue l’uccisione deve prendere le precauzioni necessarie per consentire un trattamento responsabile dell’animale e uno svolgimento senza ritardi dell’uccisione. La persona che esegue l’uccisione deve sorvegliare il processo di uccisione fino al sopraggiungere della morte.

2Il metodo di uccisione scelto deve portare alla morte dell’animale.

3Dopo aver consultato le autorità cantonali, l’USAV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.

Titolo dopo l’art. 179

Sezione 1a: Responsabilità per la macellazione

Art. 179a

1Nell’impianto di macellazione il gestore è responsabile del rispetto delle prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali. In particolare emana istruzioni di lavoro per:

a. il trattamento degli animali nelle stalle di sosta;

b. lo stordimento degli animali;

c. il dissanguamento degli animali;

d. l’istruzione del personale del macello.

2Su richiesta, il gestore dell’impianto di macellazione mette a disposizione degli organi esecutivi le istruzioni di lavoro.

3Negli impianti di macellazione in cui ogni anno sono macellati più di 1000 unità di bestiame grosso (mammiferi) o più di 150 000 capi di volatili o di conigli deve essere designata una persona incaricata della protezione degli animali.

4La persona incaricata della protezione degli animali è autorizzata a emanare istruzioni. Controlla il rispetto delle prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali ed è in particolare responsabile di:

a. presentare al gestore dell’impianto di macellazione un rapporto sulle questioni inerenti alla protezione degli animali;

b. istruire il personale del macello affinché adotti provvedimenti intesi a garantire un trattamento rispettoso degli animali;

c. annotare i provvedimenti adottati nell’impianto di macellazione per migliorare la protezione degli animali.