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Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 17 pagine
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Art. 101b cpv. 1 e cpv. 3 lett. d
1Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell’USAV di cui all’articolo 209a capoverso 2 o 3.
3L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:
d. i requisiti per il personale e le responsabilità;
Art. 101c Autorizzazione per la cura degli unghioni o degli zoccoli
1L’autorizzazione per la cura a titolo professionale degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli è valida per tutta la Svizzera.
2La domanda deve essere presentata dal richiedente all’autorità nel Cantone di domicilio.
Art. 102 cpv. 1, 2 lett. c e 4
1Nelle pensioni o nei rifugi per animali e nelle altre forme di accudimento professionale gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.
2Nei seguenti casi è sufficiente che la persona responsabile dell’accudimento abbia conseguito una formazione di cui all’articolo 197:
c e d. abrogate
4Chi cede animali secondo l’articolo 101 lettera c deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197.
Titolo prima dell’art. 103
Sezione 2: Commercio, pubblicità e manifestazioni con animali
Art. 103 rubrica e lett. c e d
Requisiti per il personale che accudisce animali
Per il commercio, la pubblicità e le manifestazioni con animali, la persona responsabile dell’accudimento deve:
c. nelle aziende che esercitano il commercio di bestiame secondo l’articolo 20 capoverso 2 LFE7: essere titolare della patente di commerciante del bestiame;
d. per le manifestazioni e per la pubblicità: essere titolare di un attestato di competenza;