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Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 17 pagine
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Art. 103a Obblighi degli organizzatori
1Per le manifestazioni con animali, gli organizzatori devono provvedere affinché sia rispettata la legislazione in materia di protezione degli animali e affinché:
a. siano ammessi alla manifestazione soltanto animali sani e ben nutriti;
b. non siano ammessi alla manifestazione mammiferi in gestazione avanzata e animali che hanno figliato nei 14 giorni precedenti alla manifestazione;
c. gli animali giovani ancora in lattazione vengano esposti soltanto con la madre;
d. sia previsto un elenco aggiornato nel quale figurano per ciascun espositore l’indirizzo, le specie animali, il numero, la provenienza e, se prevista, l’identificazione degli animali;
e. gli animali siano accuditi da un numero sufficientemente elevato di persone adeguate che accudiscono animali;
f. il benessere e lo stato di salute degli animali vengano controllati e documentati almeno due volte al giorno;
g. gli animali evidentemente malati, feriti o la cui facoltà di adattamento è messa alla prova in modo eccessivo vengano rimossi dal luogo della manifestazione, curati e assistiti di conseguenza; e
h. siano concesse agli animali adeguate fasi di riposo, in particolare per le manifestazioni in più giorni.
2L’elenco di cui al capoverso 1 lettera d e la documentazione di cui al capoverso 1 lettera f devono essere presentati, su richiesta, all’autorità competente.
Art. 104 Rubrica
Obbligo di autorizzazione per il commercio e la pubblicità
Art. 107a Obbligo di notifica per le manifestazioni sovraregionali
1Le manifestazioni sovraregionali in cui non si commerciano o pubblicizzano animali devono essere notificate dagli organizzatori all’autorità cantonale competente almeno 10 giorni prima.
2Se durante la manifestazione gli animali sono sotto la custodia degli organizzatori, nella notifica deve essere designata una persona responsabile dell’accudimento degli animali. Essa deve essere titolare di un attestato di competenza ed essere sempre raggiungibile dall’autorità competente per la durata della manifestazione.
3Per la notifica è necessario utilizzare il modello di formulario dell’USAV di cui all’articolo 209a capoverso 4.