Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 21 pagine

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Pacchetto di ordinanze sull’ambiente, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

5 Modifica di altri atti normativi

Tutte le normative di cui è questione qui di seguito (n. 5.1 – 5.3) riguardano i rifiuti, la loro definizione e il loro trattamento, quando tali rifiuti contengono mercurio o suoi composti oppure sono costituiti da queste sostanze. La Convenzione disciplina le questioni concernenti i rifiuti di mercurio all’articolo 11.

5.1 Modifiche dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR)29

Riscaldando, evaporando o sublimando mercurio metallico e composti di mercurio, a temperature comprese tra 400° e 700°C i composti di mercurio si decompongono, in un processo di riduzione, in mercurio metallico. Queste proprietà sono utilizzate per estrarre, mediante trattamento termico, mercurio metallico dai rifiuti. In Svizzera vi è una sola azienda che gestisce impianti attrezzati a questo scopo. Poiché i soli rifiuti svizzeri sono insufficienti per sfruttare al meglio i suoi impianti, tale azienda importa rifiuti contenenti mercurio. Dal 2011 al 2013 sono stati esportati dalla Svizzera in media 115 000 chilogrammi di mercurio metallico l’anno. Dai rifiuti prodotti in Svizzera si possono ricavare al massimo 4 000 chilogrammi di mercurio, così che praticamente tutto il mercurio esportato proviene dal trattamento di rifiuti importati30. Se è vero che esportare mercurio riciclato non comporta il rilascio di «nuovo» mercurio nell’antroposfera, fornendolo a intermediari come negli anni 2011 – 2015 vi è il pericolo che esso sia utilizzato nell’estrazione artigianale di oro e, in tal modo, sia rilasciato praticamente tutto nell’ambiente. Inoltre, anche nel caso siano destinate all’impiego finale in processi e in prodotti, queste esportazioni ritardano inutilmente la limitazione del mercurio in circolazione, obiettivo cui mira la Convenzione. Nei Paesi in sviluppo e nei Paesi emergenti occorre mettere in conto che i processi e lo smaltimento inadeguato dei prodotti comportano con ogni probabilità elevate immissioni inquinanti, così che le esportazioni dalla Svizzera entrano in contraddizione con lo scopo della Convenzione, ossia proteggere la salute umana e l’ambiente da emissioni antropogeniche di mercurio.

Una volta terminata la conversione tecnologica ora in corso presso l’unico impianto di produzione di cloro-alcali ancora operante in base al procedimento per amalgama, resterà un’eccedenza di quasi 40 000 kg di mercurio. Una seconda azienda chimica conserva inoltre in deposito alcune migliaia di chilogrammi di mercurio, che non saranno più utilizzate come sostanza ausiliaria per sintesi chimiche. L’articolo 3 capoverso 5 lettera b della Convenzione vieta lo smercio di mercurio ancora inutilizzato dopo la disattivazione di impianti per la produzione di cloro-alcali.

5.1.1 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni

Secondo le previste modifiche dell’OPSR, il mercurio metallico o i composti di mercurio ottenuti dal trattamento di rifiuti e le eccedenze di mercurio restate dalla conversione ad altri processi di produzione restano in linea di principio rifiuti, che devono essere depositati nel rispetto dell’ambiente. Si garantisce così che, conformemente agli obiettivi della Convenzione, il circuito economico e, in tal modo, l’ambiente saranno liberati da questo metallo tossico e che l’attenzione potrà dirigersi, in futuro, sulle condizioni necessarie a depositarlo nel rispetto dell’ambiente.

Conformemente all’articolo 11 capoverso della Convenzione di Minamata si applicano le disposizioni della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, di cui la Svizzera è Parte contraente. In conformità a queste direttive e per mettere in evidenza la classificazione speciale di questi rifiuti si propone di introdurre nell’OPSR un nuovo articolo 3 lettera fbis, che definisce i rifiuti di mercurio. Partendo da una definizione generale di rifiuti, il numero 1 definisce tali tutti i rifiuti che contengono mercurio o suoi composti. Il mercurio o i suoi composti estratti da questo tipo di rifiuti mantengono, con il numero 2, il loro statuto di rifiuti. Il numero 3 dell’articolo 3 lettera fbis, infine, stabilisce che anche le eccedenze di mercurio non più utilizzato per processi industriali vanno considerate rifiuti.

Per disciplinare lo smaltimento dei rifiuti di mercurio la sezione 4 del capitolo 3 dell’OPSR dedicata al deposito di rifiuti propone di intitolare l’articolo 25 «Prescrizioni generali» e di introdurre un nuovo arti-

29 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti (OPSR, RS 814.600)

30 Nel periodo indicato, l’importazione annuale di mercurio metallico ammontava a soli 300 kg. 18/21 054.11-00539/00006/00002/P402-0621