Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 21 pagine
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Pacchetto di ordinanze sull’ambiente, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
1 Situazione iniziale
Dopo quattro anni di negoziati sotto l’egida del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (PNUA), nell’autunno 2013 è stata sottoscritta in Giappone, a Kumamoto, la Convenzione di Minamata sul mercurio. Scopo della Convenzione di Minamata (qui di seguito: Convenzione) è proteggere la salute dell’uomo e l’ambiente da emissioni e rilasci antropogenici di mercurio e di composti di mercurio. La Convenzione prevede disposizioni per l’intero ciclo di vita del mercurio e, tra queste, anche misure per diminuirne la domanda e l’offerta1. Alla fine del 2014 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento il messaggio concernente l’approvazione della Convenzione di Minamata sul mercurio2. Il 18 dicembre 2015 le Camere hanno adottato in votazione finale la Convenzione e autorizzato il Consiglio federale a ratificarla3. Il 25 maggio 2016 la Svizzera ha depositato lo strumento di ratifica. Per conformarsi alle disposizioni della Convenzione occorre ora modificare la legislazione federale sui prodotti chimici e quella sui rifiuti. Le nuove disposizioni previste vanno oltre le condizioni minime poste dalla Convenzione. Con esse, la Svizzera intende in primo luogo contribuire alla riduzione dell’offerta globale di mercurio.
La Convenzione pone limitazioni a prodotti e processi noti per i quali si ricorre al mercurio. Divieti e limitazioni all’impiego del mercurio sono operanti in Svizzera già da una trentina di anni. Oggi si trovano nell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81), entrata in vigore il 1° agosto 2005 e da allora aggiornata regolarmente (nel caso delle disposizioni concernenti il mercurio, per l’ultima volta nel 2015). In Svizzera, pertanto, le disposizioni della Convenzione che intendono orientare la domanda di mercurio trovano già ampiamente applicazione. Le modifiche dell’ORRPChim qui presentate si concentrano sul controllo delle importazioni e delle esportazioni di mercurio e di suoi composti. Per regolare le quantità esportate, è stata prevista una disposizione nell’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600).
Non possedendo giacimenti di cinabro o di metalli non ferrosi che valga la pena sfruttare per l’estrazione di mercurio il nostro Paese non aveva fino a poco tempo fa alcun motivo per emanare disposizioni intese a ridurre l’offerta di mercurio dalla Svizzera in direzione del mercato mondiale. Inoltre, le quantità di questa sostanza ancora utilizzate in processi di fabbricazione e che resteranno in giacenza dopo la conversione ad altre tecnologie esenti da mercurio sono relativamente ridotte. Tuttavia, una fonte non trascurabile dell’offerta di mercurio è diventato, nel frattempo, il trattamento di rifiuti, mediante il quale da qualche anno si produce, su territorio svizzero, un’importante quantità di questa sostanza riciclata. Poiché la domanda interna è scarsa, la sostanza così ottenuta è quasi completamente venduta all’estero. Ciò ritarda inutilmente l’obiettivo della Convezione, ossia la messa al bando del mercurio. Inoltre, quando il mercurio giunge in Paesi in sviluppo e in transizione, bisogna mettere in conto che il suo impiego comporta con ogni probabilità considerevoli emissioni inquinanti. Per queste ragioni, nel suo messaggio concernente l’approvazione della Convenzione di Minamata il Consiglio federale aveva annunciato misure a livello di ordinanza per ridurre le quantità di mercurio esportate, che ora si concretizzano nelle modifiche dell’ORRPChim e dell’OPSR qui proposte.
Come il mercurio, anche il piombo è un metallo pesante ad azione neurotossica. La ripetuta esposizione a questa sostanza può condurre, in particolare nei bambini, a disturbi neurocomportamentali irreversibili e a ritardi nello sviluppo. A tutela soprattutto di questa fascia della popolazione, l’ORRPChim riprende ora una disposizione dell’allegato XVII del regolamento REACH, che limita l’impiego di piombo in determinati articoli45.
1 Convenzione di Minamata sul mercurio (FF 2015 313).
2 Messaggio del 19 novembre 2014 concernente l’approvazione della Convenzione di Minamata sul mercurio (FF 2015 289).
3 Decreto federale del 18 dicembre 2015 che approva la Convenzione di Minamata sul mercurio (FF 2015 7961).
4 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, p. 1).
5 Regolamento (UE) 2015/628 della Commissione, del 22 aprile 2015, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti (GU L 104 del 23.4.2005, p. 2). 3/21 054.11-00539/00006/00002/P402-0621