Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 21 pagine
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Pacchetto di ordinanze sull’ambiente, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
4.2.2.4 Divieto di prodotti contenenti mercurio destinati a nuovi impieghi
Il disegno di modifica dell’allegato 1.7 vieta l’immissione sul mercato di preparati e oggetti contenenti mercurio o suoi composti destinati a un impiego non noto prima del 31 dicembre 2017 (n. 1.1 cpv. 2 lett. e); inoltre, secondo il numero 3.1 lettera a cifra 1, è vietato utilizzare mercurio, suoi composti o preparati mercuriali per fabbricare tali prodotti. A determinate e molto restrittive condizioni, in base al numero 1.3 l’UFAM può concedere deroghe, su richiesta. Nel caso di preparati mercuriali utilizzati quali sostanza ausiliaria in processi di fabbricazione industriali si applica il numero 3.1 lettera c in combinato disposto con il numero 1.2 capoverso 5.
Su domanda motivata, in virtù dell’articolo 25 della legge federale sulla procedura amministrative (RS 172.021) l’UFAM può decidere una procedura d’accertamento, volta a stabilire che l’immissione sul mercato di determinati preparati o di un determinato oggetto è consentita se il preparato o l’oggetto è immesso sul mercato ai fini dell’impiego di mercurio o di composto di mercurio, se il preparato o l’oggetto è destinato a un’utilizzazione di mercurio o di un composto di mercurio ammissibile già nota prima del 31 dicembre 2017.
4.2.2.5 Autorizzazione d’importazione
Le nuove disposizioni dell’allegato 1.7 ORRPChim vincolano l’importazione di mercurio metallico18, composti e leghe di mercurio a un’autorizzazione dell’UFAM (n. 1.4.1 cpv. 1). È considerato importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto19, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale20 (n. 1.4.1 cpv. 2). Se le sostanze e i preparati che si intende importare sono destinati all’analisi e alla ricerca oppure alla fabbricazione di prodotti a tali scopi, non occorrono autorizzazioni. Nel caso del mercurio metallico vige la condizione supplementare secondo la quale il Paese dal quale è importato deve essere Parte della Convenzione (n. 1.4.2).
L’autorizzazione è rilasciata quando le sostanze e i preparati che si intende importare sono destinati a un impiego consentito (n. 1.4.3 lett. a) e l’importatore conferma che le sostanze e i preparati non saranno riesportati nella stessa o in un’altra forma chimica (n. 1.4.3 lett. b). Se il mercurio metallico proviene da un Paese che non è Parte della Convenzione, l’autorizzazione è concessa solo se è stata trasmessa all’UFAM una certificazione del Paese esportatore, secondo la quale il mercurio non proviene da attività di estrazione primaria o da impianti per la produzione di cloro-alcali (n. 1.4.3 lett. c). Questa condizione si fonda sull’articolo 3 paragrafo 8 della Convenzione.
L’autorizzazione d’importazione è rilasciata su domanda. Nella domanda devono figurare il nome e l’indirizzo del richiedente e dell’esportatore estero e, per ogni sostanza o ogni lega, il nome chimico, la voce di tariffa doganale, l’impiego al quale è destinata e la quantità che si intende importare. Occorre inoltre un documento che confermi che la sostanza o il preparato non è destinato alla riesportazione (n. 1.4.4 lett. a – c) e, nel caso il Paese importatore non sia Parte della Convenzione, una certificazione conformemente al numero 1.4.3 lettera c (n. 1.4.4 lett. d). L’UFAM decide in merito alla richiesta entro 30 giorni da quando dispone di tutti i documenti necessari (n. 1.4.5 cpv. 1). L’autorizzazione d’importazione è limitata a un periodo massimo di 12 mesi (n. 1.4.5 cpv. 2).
Nella dichiarazione doganale deve figurare che l’importazione delle sostanze e dei preparati sottostà ad autorizzazione conformemente all’allegato 1.7 ORRPChim (n. 1.4.6 cpv. 1 lett. a). Deve inoltre figurare il numero dell’autorizzazione comunicato all’importatore dall’UFAM (n. 1.4.6 cpv. 1 lett. b). Su richiesta dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo di notifica deve presentare una copia dell’autorizzazione d’importazione (n. 1.4.6 cpv. 2). In caso di stoccaggio in un deposito doganale
18 Secondo la definizione di cui all’articolo 3 paragrafo 1 lettera a della Convenzione, il mercurio metallico comprende anche le miscele di mercurio metallico e altre sostanze con un tenore di mercurio pari al 95 per cento. Nel disegno di modifica dell’ORRPChim tali «preparati» sono disciplinati in modo esplicito (n. 1.4.1 cpv. 1 lett. b).
19 Per depositi doganali aperti sono depositi doganali ubicati in territorio svizzero in cui il depositario (importatore, speditore, intermediario, trasportatore ecc) può depositare merci proprie o straniere. Le merci transitano dalla frontiera al deposito (luogo ammesso) e non sono sdoganate. Sono applicati i decreti non doganali della Confederazione. (Fonte: http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04306/04319/04534/index.html?lang=it)
20 Per deposito franco doganale si intende un deposito di merci in cui possono essere immagazzinate temporaneamente erci non sdoganate o non tassate. Le merci transitano dalla frontiera al deposito franco doganale. Dopo il deposito intermedio possono essere importate definitivamente o essere trasportate in un’operazione di transito doganale fuori dal territorio doganale. 12/21 054.11-00539/00006/00002/P402-0621