Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 21 pagine
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Pacchetto di ordinanze sull’ambiente, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
colo 25a con il titolo «Rifiuti di mercurio». Quest’ultimo stabilisce che i rifiuti di mercurio devono essere trattati e depositati nel rispetto dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica. Da questa disposizione sono esclusi gli impieghi autorizzati ai sensi dell’ORRPChim.
Per diverse ragioni si è intenzionalmente rinunciato a prescrivere un concreto procedimento di smaltimento. Innanzitutto, per seguire nel limite del possibile la linea delle direttive europee, così da non sfavorire le aziende svizzere rispetto alla concorrenza europea. In secondo luogo, per non dover intervenire nuovamente e a breve termine, poiché in questo momento le disposizioni europee sono in corso di modifica31 e il contenuto esatto non è ancora noto. Infine, per mantenere flessibile la prassi dell’autorizzazione, che resta così facilmente adattabile ai progressi tecnici. Per lo stato della tecnica ci si riferisce per analogia alla definizione data all’articolo 3 lettera m OPSR. Nel caso dei rifiuti di mercurio, si tratta attualmente di un processo nel quale si recupera dapprima mercurio metallico da rifiuti di mercurio, lo si converte nel modo più completo possibile in solfuro di mercurio (cinabro), che viene infine depositato in una discarica sotterranea. Depositare il solfuro di mercurio in una discarica a cielo aperto non è possibile, conformemente al numero 3.5 dell’allegato 5 OPSR. Il deposito in una discarica sotterranea è già oggi una soluzione ben collaudata per numerosi rifiuti speciali, quando occorre sottrarre durevolmente dall’ambiente le sostanze inquinanti e impedire che la popolazione possa accedervi.
5.2 Modifica dell’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)32
Accanto al traffico di rifiuti speciali in Svizzera e tra Paesi terzi, conformemente all’articolo 1 capoverso 2 lettera b l’OTRif disciplina anche il traffico transfrontaliero di tutti i rifiuti. Le disposizioni concernenti l’importazione di rifiuti in Svizzera figurano nella sezione 3 del capitolo 3, e pongono come condizione il consenso dell’UFAM (art. 22 cpv. 1). La sezione 4 del capitolo 3 stabilisce l’obbligo di notifica anticipata in caso di transito.
Lo scopo di questo consenso o della notifica è ottenere informazioni sul tipo e la quantità di rifiuti importati, sulla loro destinazione ulteriore e, alla fine, garantire uno smaltimento nel rispetto dell’ambiente, secondo lo stato della tecnica. Finora l’UFAM non veniva informato in merito a rifiuti provenienti dall’estero stoccati in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale33. Ciò gli impediva di verificare se le condizioni per il rilascio del consenso secondo l’articolo 23 OTRif, erano date. Vi era così la possibilità di portare in Svizzera rifiuti, stoccarli ed esportarli nuovamente senza chiedere il permesso alle autorità. La modifica dell’articolo 22 capoverso 1 permette di applicare le condizioni dell’OTRif anche in caso di fornitura via un deposito doganale aperto. Ora, infatti, sarà espressamente considerata importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, un deposito di merci di gran consumo o un deposito franco doganale.
Nel caso del commercio di mercurio dichiarato rifiuto, il nuovo disciplinamento intende impedire che la Svizzera funga da piattaforma di transito verso Paesi nei quali questo mercurio è destinato a impieghi contrari agli obiettivi della Convenzione, ad esempio l’estrazione artigianale dell’oro.
5.3 Indicazioni in merito alla modifica dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti34
Oltre alle modifiche dell’OPSR e dell’OTRif, sarà presentata, in un progetto a parte, una modifica dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti (OLTRif). In seguito alla modifica dell’OLTRif, due nuovi codici di rifiuti per rifiuti mercuriali saranno ripresi nelle liste. Informazioni supplementari sono illustrate nelle spiegazioni relative al progetto di modifica dell’OLTRif.
31 Proposta COM (2016) 39 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2208 del 2.2.2016.
32 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) (RS 814.610).
33 Un deposito franco doganale è un deposito nel quale merci non sdoganate e non tassate vengono immagazzinate temporaneamente. Dal confine, la merce giunge al deposito franco doganale in regime di transito. Dopo l’immagazzinamento temporaneo la merce può essere importata definitivamente oppure asportata dal territorio doganale, sempre in regime di transito (cfr. http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04306/04319/04537/index.html?lang=it)
34 Ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1). 19/21 054.11-00539/00006/00002/P402-0621