Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 21 pagine
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Pacchetto di ordinanze sull’ambiente, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
ad esportare mercurio per un periodo non superiore a un anno, periodo al quale essa è comunque limitata (n. 2.2.4 cpv. 2).
Nella dichiarazione doganale occorre indicare che l’esportazione di mercurio soggiace a un’autorizzazione ai sensi dell’allegato 1.7 ORRPChim (n. 2.2.5 cpv. 1 lett. a) Occorre inoltre indicare il numero dell’autorizzazione, segnalato all’esportatore nella decisione dell’UFAM (n. 2.2.5 cpv. 1 lett. b). Su richiesta dell’ufficio doganale una persona soggetta all’obbligo di notifica deve presentare una copia dell’autorizzazione d’esportazione (n. 2.2.5 cpv. 2). In caso di stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante deve indicare il numero dell’autorizzazione d’esportazione in un inventario di tutte le merci depositate secondo l’articolo 56 della legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD, RS 631.O) (n. 2.2.5 cpv. 3). L’autorizzazione di esportazione deve essere conservata per un periodo di cinque anni (n. 2.2.5 cpv. 6).
Le disposizioni concernenti l’autorizzazione d’esportazione entrano in vigore il 31 dicembre 2017. Fatto salvo il consenso del Paese destinatario, fino al 1° gennaio 2021 l’UFAM potrà ancora autorizzare l’esportazione di mercurio destinato alla fabbricazione di lampade a scarica e di amalgama dentale, e alla manutenzione di saldatrici a rulli (n. 4.2 cpv. 1). Se il mercurio è esportato in un Paese che non aderisce alla Convenzione, l’autorizzazione è concessa solo se è stata trasmessa all’UFAM una dichiarazione, nella quale il Paese importatore stabilisce le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dal mercurio (n. 4.2 cpv. 2). La domanda deve inoltre comprendere una dichiarazione scritta del destinatario, nella quale egli si impegna a utilizzare il mercurio per uno degli impieghi indicati (n. 4.2 cpv. 3 lett. e).
4.2.2.9 Divieti di impiego
Oltre ai divieti di impiego di cui al numero 1.2 lettera a dell’allegato 1.7 nella versione attualmente in vigore, d’ora in poi sarà vietato utilizzare mercurio metallico, composti di mercurio e preparati mercuriali per la fabbricazione di interruttori e relè contenenti mercurio, di cosmetici (fanno eccezione i prodotti per gli occhi), di antisettici topici, di preparati e oggetti per un impiego non noto prima del 31 dicembre 2017 (n. 3.1 lett. a cifra 1), di pile contenenti mercurio e di loro componenti (n. 3.1 lett. a cifra 2). Sono fatti salvi gli impieghi per i quali i numeri 1.2 o 1.3 prevedono eccezioni in vista dell’immissione sul mercato. Non sono necessarie disposizioni transitorie per l’utilizzazione di mercurio metallico, composti o leghe di mercurio destinati alla fabbricazione di pile.
In linea con la terminologia della Convenzione, le attuali disposizioni che vietano l’impiego di mercurio metallico quale sostanza ausiliaria per l’elettrolisi cloroalcalina (n. 1.2 lett. c dell’allegato 1.7 nella versione attuale, che entrerà in vigore il 31.12.2017) e di mercurio metallico, composti di mercurio e preparati mercuriali quali sostanze ausiliarie per le sintesi chimiche su scala industriale (all. 1.7 n. 1.2 lett. d, versione in vigore) sono ora riunite. Inoltre l’impiego di mercurio metallico, composti di mercurio e preparati mercuriali quali sostanze ausiliarie nei processi di fabbricazione industriali è ora vietato in linea di principio (n. 3.1 lett. c della presente modifica). Il numero 3.2.1 qui proposto chiarisce che l’impiego di mercurio per l’elettrolisi cloroalcalina non sarà autorizzato, nemmeno su richiesta. Ciò concerne anche la fabbricazione di metilato o etilato di sodio o potassio, un caso particolare dell’elettrolisi cloroalcalina; in tal caso, nel disamalgamatore si utilizzano metanolo o etanolo. La Convenzione (art. 5 par. 3 in c. d. con l’all. B parte II) prevede qui una messa al bando progressiva. Non sono necessarie disposizioni transitorie, poiché in Svizzera non si ricorre a questo procedimento per produrre gli alcolati in questione23.
23 Contrariamente a quanto previsto dalla Convenzione (art. 5 par. 3 in c. d. con l’all. B parte II), inoltre, nell’allegato 1.7 OR- RPChim la fabbricazione di poliuretano mediante catalizzatori contenenti mercurio non è disciplinata come un processo di fabbricazione, in accordo con le disposizioni europee. I composti di fenilmercurio utilizzati come additivi di lavorazione restano nel prodotto finale e, in quanto sostanze e componenti di preparati e oggetti, soggiacciono già al divieto di (prima) immissione sul mercato (all. 1.7 n. 1.1 cpv. 4 e 5 in c. d. con il n. 3 cpv. 3, versione in vigore). Inoltre non possono essere fabbricati o utilizzati per la fabbricazione di preparati e oggetti (n. 1.2 lett. a dell’all. 1.7, versione in vigore). 14/21 054.11-00539/00006/00002/P402-0621