Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 21 pagine
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Pacchetto di ordinanze sull’ambiente, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni
4.1 Inquinanti organici persistenti (allegato 1.1)
In occasione dell’ultima modifica dell’ORRPChim, le paraffine clorurate a catena corta (SCCP) del precedente allegato 1.2 erano state trasferite nell’allegato 1.1, ma il tenore di SCCP ammesso nelle sostanze, nei preparati e negli oggetti, ossia 1 per cento, non era stato cambiato. Di recente l’Unione europea ha stabilito, mediante il regolamento (UE) 2015/203011, che il tenore di SCCP negli oggetti non può più superare lo 0,15 per cento, ossia la quantità di SCCP eventualmente presente quale impurità in un oggetto prodotto con paraffine clorurate a catena media (MCCP). Questo valore limite è ora ripreso con la modifica del numero 2 capoversi 1bise 2 dell’allegato 1.1. Secondo analisi dell’EMPA, le MCCP reperibili in Svizzera presentano un tenore di SCCP compreso tra lo 0,1 e lo 0,5 per cento. Ciò significa che al momento non occorre chiedere ai fabbricanti di MCCP un impegno supplementare per diminuire il tenore di SCCP per consentire agli oggetti contenenti MCCP di mantenersi entro i nuovi valori limite. A titolo di paragone, una campagna dell’ispettorato svedese per i prodotti chimici ha rilevato, in 16 su 62 oggetti contenenti prevalentemente PVC, tenori di SCCP compresi tra lo 0,1 e l’1,4 per cento. Per consentire agli importatori di oggetti contenenti MCCP di adattarsi alla nuova situazione e di adottare misure precauzionali a garanzia della conformità è stato previsto un termine transitorio di 6 mesi.
4.2 Mercurio (allegato 1.7)
Per meglio comprendere le nuove disposizioni concernenti il mercurio e i loro effetti, occorre premettere qualche dato sul consumo di questa sostanza in Svizzera (sulla base del diritto in vigore). Si valuta che la quantità di mercurio importata nel 2016 per essere impiegata in Svizzera ammonterà a circa 1 500 chilogrammi. Entro il termine del 2016 l’elettrolisi cloroalcalina sarà definitivamente convertita a tecnologie non basate sul mercurio, e ciò comporterà una riduzione del consumo di circa 1 000 kg. Dopo la scadenza, nell’autunno 2017, del periodo transitorio previsto dall’ORRPChim per l’impiego di composti di mercurio come additivi nella lavorazione di materiali sintetici, entro il 2020 saranno consumati solo ancora all’incirca 300 kg di mercurio, soprattutto per l’analisi e la ricerca. Nel caso delle lampade a scarica contenenti mercurio si prevede che in un prossimo futuro potranno essere sostituite, in tutti i settori, da diodi luminosi (LED) esenti da questa sostanza. Il consumo di capsule di amalgama dentale contenenti mercurio, utilizzate nella medicina dentistica, stagna invece a un livello molto basso (cfr. fig. seguente).
Consumo di mercurio in Svizzera, con gli impieghi finali
11 Regolamento (UE) 2015/2030 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l’allegato I (GU L 298 del 14.11.2015, p. 1). 7/21 054.11-00539/00006/00002/P402-0621