Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 21 pagine
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Pacchetto di ordinanze sull’ambiente, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
3 Compatibilità e relazione con il diritto europeo
Tutte le disposizioni dell’ORRPChim concernenti l’immissione sul mercato di prodotti contenenti mercurio concordano con il diritto europeo in vigore8 o con proposte avanzate dalla Commissione europea per modificarlo9. Le modifiche introdotte nell’ORRPChim relative a prodotti contenenti mercurio che non sono riprese dal diritto europeo riguardano pile e amalgama dentale contenenti mercurio. Il diritto svizzero vigente vieta l’immissione sul mercato di pile contenenti mercurio e l’utilizzo di amalgama dentale. Queste disposizioni vanno ora completate vietando anche in Svizzera la produzione di pile e di amalgama. Con questo divieto si vuole prevenire che i prodotti contenenti mercurio che non corrispondano allo stato della tecnica e non sono idonei alla circolazione in Svizzera siano fabbricati allo scopo di esportarli in Paesi terzi.
Scopo delle modifiche dell’OPSR e dell’ORRPChim è limitare l’esportazione di mercurio metallico e di composti di mercurio soltanto ancora all’unico impiego finale autorizzato in Svizzera per il mercurio come tale, ossia l’analisi e la ricerca. Nel caso dei composti di mercurio le disposizioni svizzere vanno oltre quelle europee, poiché si riferiscono a tutti i composti e non solo ai tre menzionati espressamente (cloruro di mercurio(I), ossido di mercurio(II) e cinabro); nel caso del mercurio metallico, le disposizioni svizzere sono un poco meno restrittive di quelle europee, che vietano l’esportazione senza eccezione alcuna10. Le esportazioni in quantità limitate e a scopi di analisi e di ricerca sono tuttavia compatibili con gli obiettivi della Convenzione.
Le modifiche dell’ORRPChim e dell’OPSR contribuiscono a ridurre l’offerta globale di mercurio e sono giustificate dall’intenzione di proteggere la salute umana e l’ambiente. Diminuire a livello globale le emissioni e i rilasci di mercurio è nell’interesse del Paese: il consumo di pesce importato è la prima fonte di esposizione della popolazione svizzera al metilmercurio, un prodotto molto tossico della trasformazione del mercurio. Modelli matematici mostrano d’altra parte che in Svizzera oltre il 60 per cento del mercurio che si deposita nel suolo e nelle acque in provenienza dall’atmosfera è dovuto al trasporto intercontinentale. Le disposizioni che si intende adottare sono equilibrate, non distinguono tra prodotti interni ed esteri e non comportano pertanto alcuna limitazione eccessiva del commercio. Tutte le modifiche concernenti il mercurio e motivate a livello nazionale sono in linea con le direttive della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51). Sono presentate in dettaglio nel capitolo 4.2 per quanto riguarda le modifiche dell’allegato 1.7 ORRPChim, e nel capitolo 5.2 per quanto riguarda le modifiche dell’OPSR.
In merito alle paraffine clorurate a catena corta (SCCP) e agli oggetti contenenti piombo, sono state valutate e riprese nell’ORRPChim le nuove disposizioni emanate nel 2015 dall’Unione europea per modificare i regolamenti POP e REACH. Le modifiche, che interessano gli allegati 1.1 e 2.16 OR-RPChim, sono spiegate in dettaglio nei capitoli 4.1 e 4.3.
8 Cfr. il rapporto esplicativo del 1° luglio 2015 concernente la modifica dell’ORRPChim (il documento è consultabile a partire dal comunicato stampa del 1° luglio 2015).
9 Proposta COM (2016) 39 del 2.2.2016 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2208.
10 Regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico (GU L 304 del 14.11.2008, p. 75). 6/21 054.11-00539/00006/00002/P402-0621