Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 21 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

Pacchetto di ordinanze sull’ambiente, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

il 1° marzo 2018 (regolamento 2016/117925) anche il piombo elementare (9° ATP del regolamento CLP). È stato dimostrato che il piombo e i suoi composti possono provocare disturbi neurocomportamentali gravi e irreversibili, e ritardo nello sviluppo (senza valore soglia per gli effetti). I bambini sono particolarmente esposti, poiché il loro sistema nervoso centrale è ancora in formazione.

In un dossier26 presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) la Svezia ha dimostrato che i bambini, in particolare quelli di età inferiore ai 36 mesi, possono entrare a più riprese in contatto con il piombo, attraverso gli oggetti che si portano alla bocca. In questa fascia di età, quando vanno attivamente alla scoperta dell’ambiente circostante, succhiano o masticano in media una ventina di minuti al giorno oggetti non previsti a questo scopo, un quinto circa dei quali contiene piombo. Il regolamento (UE) n. 2015/62827 limita ora sul mercato interno europeo la ripetuta esposizione dei bambini a questa sostanza.

Secondo questo regolamento è ora vietato immettere sul mercato un oggetto contenente piombo destinato al grande pubblico se:

 la concentrazione di piombo (espressa in metallo) dell’oggetto o delle sue parti accessibili è pari o

superiore allo 0,05 per cento in peso, e

 in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, l’oggetto o le sue parti accessibili posso-

no essere messi in bocca dai bambini.

Come già nel caso dei gioielli28, il Comitato dell’ECHA per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment, RAC) ha ritenuto che porre un tasso limite di migrazione (tasso di cessione) sarebbe stata la miglior soluzione per contenere l’esposizione al piombo. Tuttavia, solo pochi dati sono disponibili sulla migrazione del piombo contenuto in determinati oggetti e rispetto al suo tenore complessivo. Per questa ragione, come per i gioielli il limite è fissato in funzione del contenuto in massa di piombo dell’oggetto (0,05 % espresso in metallo), che è facile da determinare in pratica. Il calcolo su cui si fonda questo valore soglia è spiegato in dettaglio nel documento a cui si rimanda sopra (cfr. nota a piè di pagina 25). Si può derogare di caso in caso a questo valore soglia definito in base al contenuto in massa quando è possibile provare che il tasso di cessione del piombo non supera un determinato valore limite [0,05 μg/cm2 all’ora (corrisponde a 0,05 μg/g/h)]. Nel caso di oggetti rivestiti, il rivestimento dovrebbe garantire che questo tasso non sia superato per un periodo di due anni e in condizioni d’uso normali. Se vi è la prova che il tasso di cessione si situa sotto questo valore limite, l’oggetto può essere immesso sul mercato anche se presenta un contenuto in massa pari o superiore allo 0,05 per cento.

L’altro importante elemento della limitazione è la condizione che gli oggetti o loro parti accessibili possano, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, essere messi in bocca dai bambini. In questi casi, l’esposizione può essere data, in particolare, dall’abitudine dei più piccoli di succhiare o masticare gli oggetti. Si considera che un oggetto o una sua parte accessibile possa essere "messo in bocca dai bambini", se ha dimensioni inferiori a 5 centimetri (altezza/lunghezza/larghezza) o se presenta una parte staccabile o sporgente di tali dimensioni. La limitazione si fonda in questo caso sullo standard EN 71-13 in vigore per i giocattoli.

La limitazione è quindi funzionale e concerne tutti gli oggetti «accessibili», anche quelli non pensati appositamente per bambini piccoli o per essere portati alla bocca. Per facilitare agli operatori econo-

25 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2016, relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico; GU L195 del 31 dicembre 2008, p. 11.

26 ECHA, 2014. Final background document on lead and its compounds in articles intended for consumer use.

27 Regolamento (UE) n. 2015/628 della Commissione, del 22 aprile 2015, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti (GU L 104 del 23.4.2015, p. 2–5).

28 Regolamento (UE) n. 836/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo (GU L 252 del 19.9.2012, p. 4–6). 16/21 054.11-00539/00006/00002/P402-0621