Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 21 pagine
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Pacchetto di ordinanze sull’ambiente, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
mici e alle autorità l’applicazione di questa limitazione, tra breve sarà emanata a livello europeo una direttiva che indicherà gli oggetti in questione.
4.4.1 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni
Per proteggere anche in Svizzera la popolazione, e in particolare i bambini più piccoli, da esposizioni critiche a oggetti contenenti piombo, il disegno di modifica dell’allegato 2.16 prevede, al numero 3ter, una limitazione specifica. Secondo il numero 3.2tercapoverso 1, quindi, è vietata l’immissione sul mercato di oggetti contenenti piombo (0,05 % espresso in metallo) destinati al grande pubblico, se tali oggetti, o loro parti accessibili, possono, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, essere messi in bocca dai bambini. Di caso in caso è possibile escludere dal divieto gli oggetti contenenti piombo per i quali è provato che non superano i tassi di cessione menzionati al numero 3.4ter capoverso 2.
In analogia alla normativa UE, il presente disegno costituisce in Svizzera un regolamento suppletivo. Le condizioni oggi già applicate nel caso di vari oggetti contenenti piombo continueranno a restare in vigore senza limitazioni. Tra queste figurano le disposizioni dell’ORRPChim sugli imballaggi, le apparecchiature elettriche ed elettroniche e gli oggetti trattati con pitture e lacche contenenti piombo (n. 3.2tercpv. 2). Fanno eccezione anche gli oggetti contenenti piombo per i quali sono state previste condizioni speciali sulla base dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02) (n. 3.3ter). Tra questi figurano gli oggetti ai sensi dell’ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti (RS 817.023.21), i giocattoli ai sensi dell’ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (RS 817.023.11), i gioielli e gli stoppini di candele ai sensi dell’ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano (RS 817.023.41).
In analogia al regolamento (UE) n. 2015/628, il numero 3.4tercapoverso 1 esclude dal divieto una serie di altri oggetti. Si tratta di oggetti nei quali il tasso di cessione è presumibilmente basso (ad es. vetro cristallo, smalti, pietre preziose e semipreziose) o resta entro limiti accettabili, a condizione che non si superi un valore soglia per il tenore della sostanza (leghe di ottone), e di oggetti che, poiché piccoli, suppongono un’esposizione al piombo minima (punte per strumenti di scrittura).
Dal divieto sono esclusi inoltre gli oggetti per la cui fabbricazione al momento non si sono ancora trovate alternative adatte (chiavi, serrature, lucchetti e strumenti musicali) e la cui limitazione potrebbe avere ripercussioni socioeconomiche considerevoli. Per questi, così come per gli articoli religiosi (ossia oggetti di devozione e preghiera, ad es. croci, crocifissi, rosari, figurine di santi) e per certe pile, la situazione sarà, a livello europeo, nuovamente rivalutata col tempo.
Come nello Spazio economico europeo, per ragioni di applicazione pratica sono esclusi dalla limitazione gli oggetti che si trovavano già nella catena di fornitura prima di un determinato momento, ossia che sono stati immessi sul mercato per la prima volta prima dello scadere del termine transitorio. Il numero 7 capoverso 1bisstabilisce questo termine per la Svizzera al 1° novembre 2018. In tal modo, per chi immette sul mercato svizzero oggetti contenenti piombo resta tempo a sufficienza per prendere le necessarie disposizioni. Per le esportazioni verso lo Spazio economico europeo, la limitazione di piombo negli oggetti destinati al grande pubblico è ad ogni modo già in vigore dal 1° giugno 2016.
17/21 054.11-00539/00006/00002/P402-0621