Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 21 pagine

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Pacchetto di ordinanze sull’ambiente, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

4.2.3 Specchietto riassuntivo delle corrispondenze

La tabella indica quali disposizioni in vigore sono state riprese e quali sono invece nuove.

Corrispondenze tra la versione attuale e la nuova versione dell’allegato 1.7 ORRPChim

Nuove versione dell’allegato 1.7 ORRPChim Versione attuale dell’allegato 1.7 ORRPChim

n. 1.1 cpv. 1 n. 1.1 cpv. 4

n. 1.1 cpv. 2 lett. a – b n. 1.1 cpv. 1 – 2

n. 1.1 cpv. 2 lett. c -

n. 1.1 cpv. 2 lett. d cifre 1 – 3 n. 1.1 cpv. 3

n. 1.1 cpv. 2 lett. d cifre 4 – 5 -

n. 1.1 cpv. 2 lett. e -

n. 1.1 cpv. 3 n. 1.1 cpv. 5

n. 1.1 cpv. 4 n. 1.1 cpv. 6

n. 1.2 cpv. 1 n. 2.1 cpv. 3

n. 1.2 cpv. 2 n. 2.1 cpv. 1

n. 1.2 cpv. 3 -

n. 1.2 cpv. 4 n. 2.1 cpv. 2

n. 1.2 cpv. 5 -

n. 1.3 – 1.5 -

n. 2 -

n. 3.1 lett. a cifra 1 n. 1.2 lett. a

n. 3.1 lett. a cifra 2 -

n. 3.1 lett. b n. 1.2 lett. b

n. 3.1 lett. c n. 1.2 lett. c – d

n. 3.2 n. 2.2

n. 4.1 cpv. 1 – 3 n. 3 cpv. 1 – 3

n. 4.2 -

4.3 Sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione (allegato 1.10)

I colori per la pittura artistica sono esentati secondo cifra 2 capoverso 1 lettera b dal divieto di fornitura al grande pubblico (privati). L’esenzione non si applica tuttavia a colori per pittura artistica che contengono sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione (sostanze CMPR) di cui all’allegato 1.17 ORRPChim (ad es. cromato di piombo, giallo di piombo solfo-cromato). Tali colori per la pittura artistica possono essere messi in circolazione esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’allegato 1.17, ovvero soltanto con l’autorizzazione della Commissione europea o con una deroga dell’organo di notifica per prodotti chimici. Con la modifica del numero 2 capoverso 1 lettera b si precisa la preminenza della normativa specifica per sostanza dell’allegato 1.17.

4.4 Disposizioni particolari concernenti i metalli (allegato 2.16)

Il piombo e i suoi composti trovano impiego nei settori più disparati. Possono essere aggiunti a oggetti (nel caso del piombo metallico), essere presenti quali impurità ma anche come additivi in leghe metalliche (ad es. ottone), oppure come pigmenti o stabilizzatori in polimeri (ad es. PVC). Il piombo e i suoi composti sono potenzialmente nocivi sia per la salute umana sia per l’ambiente. Secondo il regolamento CLP (UE) n. 1272/200824 i composti di piombo figurano, nel sistema di classificazione armonizzato, tra le sostanze tossiche per la riproduzione della categoria 1°. A tale categoria è stato assegnato

24 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/458/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006; GU L353 del 31.12.2008, p. 1-1355. 15/21 054.11-00539/00006/00002/P402-0621