Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 21 pagine

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Pacchetto di ordinanze sull’ambiente, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

sufficiente che non si riprenda la fabbricazione di capsule di amalgama dentale (per l’esigua domanda limitata alla Svizzera) e che non se ne importino allo scopo di riesportarle.

4.2.1.3 «Divieto condizionato» per prodotti contenenti mercurio destinati a nuovi impieghi

Un’altra misura proposta è il divieto di fabbricare e immettere sul mercato prodotti contenenti mercurio destinati a nuovi impieghi, accompagnato dalla possibilità di inoltrare una domanda di deroga. Questo «divieto condizionato» si fonda su una condizione posta dalla Convenzione (art. 4 par. 6), che obbliga ogni Parte a dissuadere dalla fabbricazione e dalla commercializzazione di prodotti contenenti mercurio per finalità che, al momento dell’entrata in vigore della Convenzione, non erano note allo Stato contraente. L’approccio normativo proposto con la presente modifica si orienta in funzione del «divieto condizionato» già in vigore per l’impiego di mercurio quale sostanza ausiliaria in processi di fabbricazione industriali (all. 1.7 n. 1.2 lett. d in c. d. con il n. 2.2 ORRPChim, versione in vigore). Qui la Svizzera rispetta già un’altra disposizione della Convenzione (art. 5 par. 7), che obbliga ogni Parte a dissuadere dallo sviluppo di impianti con processi di fabbricazione che richiedono mercurio o suoi composti come sostanze ausiliarie e che, al momento dell’entrata in vigore della Convenzione, non esistevano nello Stato contraente. Queste normative, che la Svizzera ha già o prevede di introdurre, dovrebbero inoltre essere riprese dall’UE, per analogia, tanto per i «nuovi prodotti» quanto per i «nuovi processi»14. Queste disposizioni proteggono nel miglior modo possibile l’ambiente e l’uomo e prevengono gli operatori economici dal rischio di investire nello sviluppo di prodotti che in un secondo tempo, con ogni probabilità, cadrebbero sotto un divieto.

4.2.1.4 Autorizzazione obbligatoria per importare la «materia prima»

Ora che, sulla scia del messaggio del Consiglio federale concernente l’approvazione della Convenzione di Minamata, occorre ridurre le esportazioni di mercurio riciclato dalla Svizzera, i contatti commerciali esistenti non dovrebbero essere utilizzati per continuare a esportare mercurio metallico che sarebbe procurato, in alternativa, mediante importazione. In seguito alla domanda presentata da un’autorità estera di controllo dei prodotti chimici, è emerso che di recente considerevoli quantità di mercurio provenienti dall’Indonesia sono giunte, via un deposito doganale aperto in Svizzera, in Colombia, dove è noto che si pratica l’estrazione artigianale dell’oro con l’impiego di mercurio metallico, in condizioni molto problematiche per l’ambiente e la salute umana. Un modo efficace per impedire la riesportazione è sottoporre l’importazione di mercurio metallico a un’autorizzazione obbligatoria. Per colmare sin dall’inizio una possibile lacuna nella normativa, occorre sottoporre alla stessa autorizzazione anche i composti e le leghe di mercurio. Poiché si intende invece esimere dall’autorizzazione le importazioni di mercurio metallico, composti e leghe di mercurio destinati a scopi di analisi e di ricerca e, in questi casi, di sottoporli a un semplice obbligo di notifica, resteranno solo pochissimi operatori economici che saranno tenuti a presentare una richiesta di importazione15. Inoltre, nell’ambito della procedura di autorizzazione l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), nella sua funzione di punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 17 paragrafo 4 della Convenzione, rilascia al Paese esportatore il consenso necessario per l’importazione di mercurio metallico, come previsto dall’articolo 3 paragrafo 6 della Convenzione, e garantisce che nel caso di importazioni provenienti da Paesi che non hanno sottoscritto la Convenzione, sia esibita una certificazione sulla provenienza del mercurio, come previsto dall’articolo 3 paragrafo 8.

4.2.1.5 Autorizzazione obbligatoria per esportare mercurio metallico

Secondo la Convenzione, il Paese destinatario deve dare al Paese esportatore il consenso per l’importazione di mercurio metallico; può farlo per iscritto (art. 3 par. 6) o sotto forma di notifica generale (art. 3 par. 7). Per permettere all’UFAM di svolgere i suoi compiti di punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 17 capoverso 4 della Convenzione, il disegno di modifica dell’ORRPChim prevede di sottoporre ad autorizzazione l’esportazione di mercurio metallico. L’impiego finale di mercurio metallico come tale in esperimenti scientifici, lavori di ricerca e analisi è il

14 Proposta COM (2016) 39 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2208 del 2.2.2016.

15 La deroga vale anche per sostanze e preparati destinati alla fabbricazione di prodotti chimici utilizzati nell’analisi e nella ricerca. 9/21 054.11-00539/00006/00002/P402-0621