Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 21 pagine

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Pacchetto di ordinanze sull’ambiente, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

solo autorizzato; nel disegno, di conseguenza, si chiarisce che le esportazioni saranno concesse esclusivamente a questi scopi. L’introduzione dell’autorizzazione obbligatoria toccherà soprattutto un’azienda attiva a livello globale nel settore dei prodotti chimici destinati alla ricerca.

La Convenzione prevede eccezioni all’esigenza del consenso quando il mercurio è destinato a scopi di analisi e di ricerca. Tuttavia si applicano solo per l’esportazione di mercurio nelle quantità abituali per la ricerca di laboratorio (art. 3 par. 2 lett. a Conv.). Poiché l’azienda cui si è accennato sopra esporta mercurio metallico soprattutto per la distribuzione mondiale all’interno del gruppo cui appartiene, questa clausola di deroga non entra in linea di conto. Il disegno di modifica dell’allegato 1.7 prevede ad ogni modo il consenso del Paese importatore. Per limitare al minimo il carico amministrativo di tutte le parti coinvolte, le autorizzazioni saranno rilasciate per le esportazioni sull’arco di un anno e a più destinatari (che saranno elencati). Nella maggior parte dei casi, sarà possibile prevedere i destinatari e le quantità fornite sulla base dei dati concernenti l’anno precedente.

Contrariamente alle importazioni, le esportazioni di composti di mercurio non saranno sottoposte a un’autorizzazione, poiché la Convenzione non prevede un obbligo di questo tipo per le Parti e inoltre, in futuro, i Paesi destinatari di composti di mercurio in provenienza dalla Svizzera saranno informati dall’UFAM nel quadro delle disposizioni dell’ordinanza PIC (OPICChim, RS 814.82), la cui modifica in tal senso è ora in consultazione fino al 15 settembre 2016.

Per consentire alle aziende attive nella fabbricazione di mercurio riciclato di passare senza difficoltà alla nuova normativa, la modifica prevede un periodo transitorio durante il quale le esportazioni di mercurio per la manutenzione di saldatrici a rulli o la fabbricazione di amalgama dentale e di lampade a scarica potranno essere autorizzate, a condizione che il Paese destinatario acconsenta e l’esportatore trasmetta una dichiarazione scritta del destinatario, nella quale quest’ultimo si impegna a utilizzare il mercurio per uno degli impieghi menzionati. È tuttavia inevitabile constatare che anche con questo nuovo sistema di controllo delle esportazioni l’impiego finale del mercurio nel Paese destinatario non sarà verificabile dalla Svizzera. Non esiste pertanto alcuna garanzia che il mercurio esportato sia effettivamente utilizzato in modo conforme.

4.2.1.6 Obbligo di notificare la «materia prima» estratta da rifiuti

Contrariamente a chi importa «materia prima», chi produce mercurio metallico o composti di mercurio dal trattamento di rifiuti è noto alle autorità poiché è tenuto, conformemente alla legislazione sui rifiuti, a chiedere un’autorizzazione. Ora la legislazione sui prodotti chimici lo obbligherà a notificare anche le quantità di sostanza fornite annualmente e l’identità dei destinatari.

4.2.2 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni (4.2.2)

Poiché non è possibile introdurre le disposizioni menzionate in ordine sistematico all’interno dell’attuale struttura dell’allegato 1.7 ORRPChim, occorre una nuova versione di questo allegato concernente il mercurio. È stata mantenuta l’idea di una «lista di impieghi vietati», tanto più che è seguita anche nelle normative europee e nella Convenzione stessa (invece di un «divieto totale con deroghe»). Per riconoscere più facilmente le disposizioni in vigore riprese senza modifiche da quelle nuove, al termine di questo capitolo si trova uno specchietto riassuntivo con le diverse corrispondenze (cfr. numero 4.2.3). La nuova versione dell’allegato 1.7 dovrebbe entrare in vigore il 31 dicembre 2017, tranne che per i divieti di immissione sul mercato di interruttori e relè contenenti mercurio e di esportazione di amalgama dentale, che entreranno in vigore rispettivamente il 1° maggio 2018 e il 1° gennaio 2021.

4.2.2.1 Divieto di interruttori e relè contenenti mercurio

Secondo le attuali disposizioni dell’allegato 2.18 ORRPChim, le apparecchiature elettriche ed elettroniche e i loro pezzi di ricambio non devono contenere mercurio. Costituiscono un’eccezione le apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali della Svizzera in materia di sicurezza (all. 2.18 n. 3 cpv. 1 lett. a), alcune macchine, impianti di grandi dimensioni, mezzi di trasporto e oggetti analoghi (all. 2.18 n. 3 cpv. 1 lett. b), apparecchiature e pezzi di ricambio che, secondo gli allegati III

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