Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Pacchetto di ordinanze sull’ambiente, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
Negli anni 2010 – 2013 si è registrata una domanda di mercurio da parte di fabbricanti svizzeri di prodotti per la medicina dentistica, di pile e di determinate macchine saldatrici12 nonché da parte di fornitori di prodotti chimici per l’analisi e la ricerca. All’interno di questi prodotti hanno lasciato la Svizzera, in media, 700 chilogrammi di mercurio l’anno. Inoltre, tra il 2011 e il 2014 sono stati esportati, sempre in media annuale, 100 000 chilogrammi di mercurio metallico, destinato a scopi ampiamente sconosciuti nei diversi Paesi in cui è giunto. Si trattava di mercurio riciclato, ricavato soprattutto da rifiuti importati contenenti mercurio. La modifica della legislazione sui rifiuti intende diminuire questo flusso e garantire che il deposito finale del mercurio ottenuto dal riciclaggio di rifiuti avvenga nel rispetto dell’ambiente13.
4.2.1 I punti più importanti delle modifiche previste
I dati a disposizione mostrano che, in seguito agli interventi di regolamentazione e all’autolimitazione alla quale si sottopongono gli operatori economici, la domanda di mercurio si situa oggi a un livello esiguo, sia per gli impieghi in Svizzera sia per la fabbricazione di prodotti finiti poi destinati all’estero. Nell’ORRPChim manca tuttavia una disposizione che, a titolo preventivo, vieti di immettere sul mercato prodotti contenenti mercurio destinati a impieghi oggi non ancora noti. Inoltre, occorre vietare espressamente la fabbricazione e l’esportazione di prodotti contenenti mercurio la cui fornitura o il cui impiego non sono autorizzati in Svizzera. Infine, l’ORRPChim non prevede ancora disposizioni concernenti la sorveglianza del traffico internazionale della «materia prima», ossia del mercurio metallico, dei suoi composti o delle sue leghe. La Convenzione impone l’adozione di tali disposizioni, almeno per il mercurio metallico. Nelle pagine seguenti sono spiegati in dettaglio i motivi e gli effetti delle maggiori modifiche previste per l’allegato 1.7.
4.2.1.1 Divieto di fabbricare pile contenenti mercurio
Secondo il diritto vigente, dal 2016 le pile immesse sul mercato non devono contenere mercurio (all. 2.15 n. 2 cpv. 1 in c. d. con il n. 7 cpv. 1 ORRPChim, versione in vigore). L’ordinanza, tuttavia, non limita né la fabbricazione né l’esportazione di pile contenenti mercurio. Sovente all’estero le pile usate non sono raccolte separatamente e finiscono nelle discariche dalle quali, con il tempo, il mercurio può fuoriuscire. Se da un lato le disposizioni della Convenzione (art. 4 par. 1 in c. d. con l’all. A parte I) vietano, dal 2020, la fabbricazione di pile contenenti mercurio, dall’altro escludono tuttavia da questa disposizione le pile a bottone zinco-aria e le pile a bottone all’ossido di argento e zinco. Poiché si prevede che in tempi brevi la Convenzione sarà aggiornata allo stato della tecnica anche in questo ambito, il disegno di modifica dell’allegato 1.7 ORRPChim formula già un divieto di utilizzare mercurio, composti di mercurio e preparati mercuriali per produrre pile. L’unico fabbricante svizzero di pile di questo tipo ha comunicato all’UFAM che tale divieto non comporterà per lui alcuno svantaggio rispetto alla concorrenza.
4.2.1.2 Divieto di esportare amalgama dentale
In principio, in Svizzera l’utilizzazione di amalgama dentale è vietata per motivi ambientali (all. 1.7
n. 1.2 lett. b ORRPChim, versione in vigore). L’ordinanza, tuttavia, non limita né l’immissione sul mercato, né la fabbricazione né l’esportazione di amalgama dentale. All’estero sovente gli studi dentistici non dispongono di impianti di raccolta di amalgama, oppure ne hanno ma non li sottopongono a una manutenzione sufficiente, così che buona parte dell’amalgama finisce poi nell’ambiente. Per tenere conto della situazione della medicina dentistica nei Paesi in sviluppo, la Convenzione prevede (art. 4 par. 3 in c. d. con l’all. A parte II) un’introduzione progressiva della rinuncia all’impiego di amalgama dentale. Poiché, rispetto all’amalgama, i materiali di otturazione alternativi presentano ancora certi svantaggi nel rapporto prezzo-prestazioni, per far sì che si impongano sul mercato a livello mondiale, l’offerta andrebbe in principio ridotta. Il disegno di modifica dell’ORRPChim propone pertanto di vietare l’esportazione di amalgama dentale. Poiché la produzione in Svizzera è stata interrotta di recente, è
12 Le macchine utilizzate ad es. negli impianti per confezionare contenitori di metallo ermetici prevedevano in passato, per distribuire la corrente, teste a rulli contenenti mercurio. Le teste a rulli sono restituite per la manutenzione ai fabbricanti delle saldatrici, che tolgono il mercurio e le ritornano ai gestori degli impianti. Questi le riempiono di mercurio, fornito su domanda dai fabbricanti svizzeri (< 100 kg Hg/a).
13 Cfr. le spiegazioni del n. 5.2 concernenti la modifica dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR). 8/21 054.11-00539/00006/00002/P402-0621