Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 21 pagine

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Pacchetto di ordinanze sull’ambiente, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante deve indicare il numero dell’autorizzazione d’esportazione in un inventario di tutte le merci depositate secondo l’articolo 56 della legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD, RS 631.O) (n. 1.4.6 cpv. 3). L’autorizzazione deve essere conservata per un periodo di cinque anni (n. 1.4.7).

Le disposizioni concernenti l’importazione entrano in vigore il 31 dicembre 2017.

4.2.2.6 Obblighi di notifica

Le sostanze e i preparati per i quali non occorre un’autorizzazione di importazione, così come il mercurio metallico o i composti di mercurio estratti da rifiuti, sottostanno a obblighi di notifica (n. 1.5 cpv. 1 – 2). Le quantità importate o ricavate da rifiuti dovranno essere notificate per la prima volta per il 2018, entro il 30 aprile 2019.

4.2.2.7 Divieti di esportazione

Il diritto in vigore vieta di immettere sul mercato determinati strumenti di misurazione e di utilizzare mercurio per la loro fabbricazione. Ora disposizioni analoghe sono adottate anche per gli interruttori e i relè contenenti mercurio. Il divieto di esportazione di cui al numero 2.1 lettera a intende porre fine al mercato dell’usato con l’estero. Quale Parte della Convenzione, la Svizzera deve fare in modo di interrompere qualsiasi esportazione di strumenti di misurazione, interruttori o relè contenenti mercurio (art. 4 par. 1 in c. d. con l’all. A parte I della Conv.), indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti nuovi di fabbrica oppure già usati. Non occorrono termini transitori; i prodotti non più utilizzati devono essere consegnati quali rifiuti e smaltiti correttamente.

Il nuovo divieto di esportazione di amalgama dentale è sancito nel numero 2.1 lettera b. Poiché in Svizzera non si produce più amalgama dentale, ora il divieto di esportazione concerne solo ancora i rivenditori. Le esportazioni del prodotto finito contenente mercurio dovranno cessare entro la data in cui non saranno più rilasciate autorizzazioni per l’esportazione di mercurio destinato alla sua fabbricazione, ossia entro il 1° gennaio 2021. Inoltre, secondo il numero 2.2.2 capoverso 1 non è autorizzato neanche il mercurio confezionato in cuscinetti («mercury pads») per la fabbricazione di capsule di amalgama dentale.

4.2.2.8 Autorizzazione d’esportazione

Il disegno di modifica dell’allegato 1.7 ORRPChim vincola a un’autorizzazione dell’UFAM l’esportazione di mercurio metallico21 o il suo trasferimento in un altro Paese da un deposito doganale aperto, un deposito di merci di gran consumo o un deposito franco doganale (n. 2.2.1).

L’esportazione è autorizzata quando il mercurio è destinato a scopi di analisi e ricerca nel Paese destinatario e all’UFAM è stato trasmesso il consenso del Paese destinatario (n. 2.2.2 cpv. 1)22. Se il mercurio è esportato verso un Paese che non aderisce alla Convenzione, l’autorizzazione è concessa solo se è stata trasmessa all’UFAM una certificazione supplementare, nella quale il Paese destinatario stabilisce le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dal mercurio (n. 2.2.2 cpv. 2). Anche questa condizione si fonda su una disposizione della Convenzione (art. 3 par. 6 lett. b cifra i). L’autorizzazione all’esportazione è rilasciata su domanda (n. 2.2.3). Nella richiesta devono figurare almeno il nome e l’indirizzo del richiedente, il nome e l’indirizzo degli importatori esteri suddivisi secondo i Paesi destinatari, la quantità che si intende esportare verso ogni importatore e ogni Paese destinatario e la data prevista per la prima esportazione, per Paese (n. 2.2.3 lett. a – d). Occorrono inoltre un documento che confermi che il mercurio è destinato a scopi di analisi e di ricerca (n. 2.2.3 lett. e) e le certificazioni di cui al numero 2.2.2 capoversi 1 – 2, se il mercurio è destinato a un Paese che non aderisce alla Convenzione.

L’UFAM decide in merito alla richiesta entro 30 giorni da quando dispone di tutti i documenti necessari e assegna un numero all’autorizzazione d’esportazione (n. 2.2.4 cpv. 1). Un’autorizzazione dà diritto

21 Secondo la definizione data dall’articolo 3 paragrafo 1 lettera a della Convenzione, il mercurio metallico comprende anche le miscele di mercurio metallico e altre sostanze con un tenore di mercurio pari al 95 per cento. Nel disegno di modifica dell’ORRPChim tali «preparati» sono disciplinati in modo esplicito.

22 Il consenso può essere presentato per iscritto (art. 3 par. 6 Conv.) o inoltrato sotto forma di notifica generale al segretariato della Convenzione di Minamata (art. 3 par. 7 Conv.). 13/21 054.11-00539/00006/00002/P402-0621