Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 21 pagine
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Pacchetto di ordinanze sull’ambiente, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
e IV della cosiddetta direttiva europea RoHS16, possono comprendere componenti contenenti mercurio (all. 2.18 n. 3 cpv. 1 lett. c) e pezzi di ricambio di tali componenti (all. 2.18 n. 8 cpv. 3). Tuttavia, né l’allegato 2.18 né l’allegato 1.7 ORRPChim vietano la fabbricazione e l’immissione sul mercato di interruttori e relè contenenti mercurio in quanto tali, come invece richiesto dalla Convenzione all’articolo 4 paragrafo 1 in combinato disposto con l’allegato A parte I.
Ora il necessario divieto di immettere sul mercato interruttori e relè contenenti mercurio è stabilito al numero 1.1 capoverso 2 lettera c dell’allegato 1.7. Secondo il numero 3.1 lettera a cifra 1 è vietato utilizzare mercurio per fabbricarli. Conformemente alle disposizioni della Convenzione, i divieti di cui al numero 1.2 capoverso 3 lettera a non si applicano alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali della Svizzera in materia di sicurezza (rinvio all’allegato 2.18 n. 3 cpv. 1 lett. a ORRPChim), a certi interruttori e relè destinati a strumenti di sorveglianza e controllo secondo l’allegato IV della direttiva RoHS17 (rinvio all’allegato 2.18 n. 3 cpv. 1 lett. c ORRPChim) e, secondo il numero 1.2 capoverso 3 lettera b, a pezzi di ricambio per i quali non vi sono alternative esenti da mercurio.
Per quanto si sa, in Svizzera non vengono fabbricati interruttori e relè contenenti mercurio. Se ne trovano sporadicamente ancora presso certi grossisti di componenti elettronici o fornitori specializzati di componenti per sistemi segnaletici e di controllo. Il divieto di fabbricazione e di immissione sul mercato entrerà in vigore il 1° maggio 2018, dopo un periodo transitorio di sei mesi dall’entrata in vigore dell’atto modificatore, il 1° novembre 2017.
4.2.2.2 Divieto di cosmetici contenenti mercurio
Secondo l’articolo 35 capoverso 4 lettera a dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, RS 817.02) il DFI stabilisce le sostanze autorizzate nella composizione di cosmetici. Secondo le disposizioni dell’ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos, RS 817.023.31) nei cosmetici non sono ammessi composti di mercurio (iscrizione n. 221 allegato 4 OCos), eccezion fatta per i casi elencati all’allegato 3. L’allegato 3 annovera il fenilmercurio e sali (compreso il borato) e il tiomersale (tiosalicilato di etimercurio) quali conservanti nei prodotti per truccare e struccare gli occhi (prodotti per gli occhi). Inoltre, sulla base della legislazione sulle derrate alimentari, è vietato importare cosmetici che potrebbero mettere in pericolo la salute. Di conseguenza, le disposizioni della Convenzione, che vietano di importare, esportare e fabbricare cosmetici contenenti mercurio, ad eccezione dei due composti di mercurio menzionati in precedenza quali conservanti nei prodotti per truccare gli occhi (art. 4 par. 1 in c. d. con l’all. A parte I della Conv.) trovano intera applicazione in Svizzera. È tuttavia opportuno che l’ORRPChim, un’ordinanza del Consiglio federale subordinata alla legge sui prodotti chimici e alla legge sulla protezione dell’ambiente, preveda un disciplinamento in tal senso. Il numero 1.1 capoverso 2 lettera d cifra 4 dell’allegato 1.7, pertanto, stabilisce il divieto di immettere sul mercato cosmetici contenenti composti di mercurio. Il numero 3.1 lettera a cifra 1, inoltre, vieta di utilizzare composti di mercurio per la fabbricazione di tali prodotti. Per i motivi menzionati, non occorre prevedere un termine transitorio.
4.2.2.3 Divieto di antisettici contenenti mercurio
Quanto appena detto per i cosmetici si applica per analogia anche ai farmaci. Il divieto stabilito dalla Convenzione di importare, esportare e fabbricare antisettici topici contenenti mercurio, ossia medicamenti ad applicazione locale per impedire l’infezione di una ferita, è ora sancito nell’ORRPChim al numero 1.1 capoverso 2 lettera d cifra 5 (immissione sul mercato) e al numero 3.1 lettera a cifra 1 (utilizzazione di composti di mercurio per fabbricare antisettici). Come per i cosmetici, non occorrono disposizioni transitorie.
16 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, p. 88).
17 Secondo la versione in vigore dell’allegato IV della direttiva RoHS, si tratta di ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e di interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo, con un tenore di mercurio non superiore ai 20 mg per interruttore o relè. 11/21 054.11-00539/00006/00002/P402-0621