Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 20 pagine
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Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) del 26 novembre 1987 (allora denominata Conferenza svizzera dei direttori della sanità), applicata già dal 1987 fino alla fine del 2011. In vista del nuovo finanziamento ospedaliero, la CDS ha disdetto la pertinente convenzione a partire dal 1° gennaio 2012. Il Parlamento ha allora ritenuto necessario reintrodurre la ripartizione dei costi mediante una base legale (Bollettino ufficiale, Consiglio degli Stati 2011 S 1197 [intervento Kuprecht] e Consiglio nazionale 2012 N 708 [intervento Humbel]).
Con la nuova disposizione si è voluto regolamentare il rapporto tra l’AI e il Cantone di domicilio in maniera analoga a quanto previsto per la ripartizione dei costi secondo l’articolo 49a LAMal, ma con una percentuale di ripartizione diversa, fissa a livello nazionale: 80 per cento a carico dell’AI e 20 per cento a carico del Cantone di domicilio. All’AI va pertanto fatturato solo l’80 per cento della tariffa intera, mentre il 20 per cento è coperto dal Cantone di domicilio dell’assicurato. È determinante la tariffa AI applicabile all’ospedale che ha eseguito le cure (cfr. art. 3quaterOAI; RU 2012 5561).
Apparentemente, i Cantoni hanno fatto valere molto raramente (o non lo hanno mai fatto) pretese di regresso per le parti di spese assunte per cure di competenza dell’AI sino alla fine del 2011 sulla base della decisione della CDS menzionata in precedenza. La questione del regresso non sembra essere stata rilevante nemmeno durante i dibattiti parlamentari. Il disciplinamento dell’articolo 14bisLAI non figurava ancora nel messaggio concernente la revisione AI 6b (FF 2011 5133); la sua necessità (come pure quella di anticiparne il trattamento) è emersa solo in seno alla Commissione del Consiglio degli Stati. Analogamente, il legislatore ha omesso di integrare la ripartizione dei costi di cui all’articolo 14bisLAI con una norma in materia di surrogazione corrispondente a quella prevista all’articolo 79a LAMal. Secondo logica una tale base legale va introdotta nella LAI, ovvero la legge che stabilisce anche l’obbligo a carico del Cantone di assumere le spese per il 20 per cento. Questo avviene, come nell’articolo 79a LAMal, mediante un rimando alle disposizioni in materia di regresso della LPGA.
Sarebbe sicuramente urtante se, alla fine, la ripartizione dei costi tra l’AI e il Cantone andasse a vantaggio dei terzi responsabili, il che accadrebbe se non vi fosse la possibilità di promuovere un’azione di regresso (in proposito, cfr. sentenza del TFA K 152/99 del 18 aprile 2002 consid. 4b; FF 2004 4903, in particolare pag. 4933).
Art. 57a cpv. 3
Le misure di semplificazione della procedura AI entrate in vigore il 1° luglio 2006 hanno reintrodotto il preavviso. Il termine per presentare obiezioni (30 giorni) è regolamentato all’articolo 73tercapoverso 1 OAI20. Secondo la sentenza 8C_372/2016 del 29 dicembre 2016, il termine stabilito nell’ordinanza è prorogabile. Dai materiali legislativi risulta invece in modo evidente che non era questa la volontà del legislatore. La modifica proposta sancisce a livello di legge questo termine improrogabile di 30 giorni.
Occorre infatti considerare che il preavviso è stato reintrodotto nel contesto della semplificazione della procedura. Se tuttavia il termine restasse regolamentato nell’OAI e il Tribunale federale giungesse alla conclusione che si tratta di un termine giudiziario, lo scopo stesso delle misure di semplificazione sarebbe contraddetto e la procedura potrebbe risultare prolungata invece che semplificata, contrariamente a quanto auspicato dal legislatore. Inoltre, la contestazione del preavviso non è soggetta a severe esigenze formali (p. es. può anche avvenire oralmente). Il termine assoluto di 30 giorni in relazione al preavviso non è problematico nemmeno nell’ottica della tutela giurisdizionale degli assicurati dal momento che questi per legge hanno comunque il diritto di impugnare successivamente la decisione entro 30 giorni dalla notifica.
Come per la possibilità di sospendere le prestazioni a titolo cautelare, i tribunali non seguono una prassi uniforme nemmeno per quanto riguarda la necessità di far precedere la sospensione da un preavviso e di accordare all’assicurato il diritto di audizione. Alcuni tribunali cantonali, considerando gli interessi in gioco per l’AI e l’urgenza della situazione, ritengono che in caso di sospensione delle prestazioni a titolo cautelare il preavviso non sia necessario. Altri invece sottolineano il carattere imperativo del diritto di audizione o del preavviso, ma ammettono che in certi casi il termine accordato per contestare un preavviso, di regola di 30 giorni, può essere considerevolmente abbreviato. Nei casi di sospensione delle prestazioni vanno ponderati l’interesse dell’assicurazione e quello contrapposto della tutela della procedura delle persone interessate da una misura tanto incisiva. Per questa ragione il termine per prendere posizione nel quadro della procedura di preavviso sarà ridotto a 10 giorni.
Dovendosi applicare anche agli enti di cui al capoverso 2, il termine va iscritto all’articolo 57a capoverso 3 LAI.
Art. 59 cpv. 5
L’articolo 43a AP-LPGA sostituirà l’articolo 59 capoverso 5 LAI, che può pertanto essere abrogato.
Art. 66
Secondo la presente revisione la revoca dell’effetto sospensivo dei ricorsi eventualmente interposti contro decisioni concernenti le prestazioni pecuniarie è disciplinata dall’articolo 49a AP-LPGA, ragion per cui il vigente articolo 97 LAVS può essere abrogato. Il riferimento all’effetto sospensivo (ossia all’art. 97 LAVS) può dunque essere soppresso. La nuova disposizione della LPGA si applica automaticamente all’AI (cfr. art. 1 cpv. 1 LAI).
Nella versione francese la rubrica è stata modificata ai fini di una maggior aderenza al contenuto.
Art. 66a cpv. 1 lett. d
Per la registrazione e l’esame di richieste di prestazioni nazionali ed estere nonché per la loro trasmissione tra assicuratori e organi d’esecuzione, sarà sviluppato un sistema d’informazione. Esso servirà a determinare le prestazioni nel quadro dell’adempimento di compiti conferiti per legge o in virtù di convenzioni internazionali. Nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria europea, l’Ufficio centrale di compensazione funge da organo di collegamento incaricato di trasmettere all’estero i dati necessari. Questi comprendono, tra l’altro, anche dati medici sugli assicurati messi a disposizione dell’UCC dai competenti uffici AI. Poiché si tratta di dati personali degni di particolare protezione, per soddisfare le esigenze in materia di protezione dei dati è necessario che l’inoltro di questi dati da parte degli uffici AI all’UCC sia previsto espressamente in una legge in senso formale.