Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 20 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA1), approvata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 (FF 2000 4379), contiene regolamentazioni che, per principio, vanno applicate a tutti i rami delle assicurazioni sociali, fatta eccezione per la previdenza professionale. Dalla sua entrata in vigore, la LPGA è stata oggetto di revisione a più riprese nel quadro di singole modifiche di legge nel settore delle assicurazioni sociali (p. es. la 5arevisione AI), ma non di un progetto di revisione a sé stante. Negli ultimi anni, le richieste di revisione provenienti dal Parlamento, dalle autorità giudiziarie, dagli organi di esecuzione e dal mondo scientifico hanno raggiunto un numero tale che il Consiglio federale ha ritenuto opportuno avviare una prima revisione della LPGA incentrata, nel contenuto, sui tre assi principali esposti di seguito.
Lotta agli abusi
In un sistema di assicurazioni sociali obbligatorie, la fiducia del mondo politico e della popolazione nelle singole assicurazioni assume grande importanza. La fiducia è tanto più forte, quanto maggiore è la consapevolezza che non solo l’attività esecutiva è economica ed efficiente, ma anche che il sistema permette di evitare il più possibile la riscossione indebita di prestazioni. Nel quadro della lotta agli abusi, la presente revisione propone quindi tre misure:
- sospensione delle prestazioni per le persone che si sottraggono all’esecuzione della pena: all’origine della mozione Lustenberger
(12.3753) vi era una sentenza del Tribunale federale del 30 agosto 2012 (DTF 138 V 281). Il Tribunale amministrativo federale aveva sospeso il versamento della rendita AI a un beneficiario condannato penalmente, perché questi si era sottratto all’esecuzione della pena fuggendo all’estero. Nella sentenza summenzionata, tuttavia, il Tribunale federale aveva accolto il ricorso del beneficiario di rendita AI contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale adducendo a motivo che, secondo l’articolo 21 capoverso 5 LPGA, la rendita AI può essere sospesa solo nel periodo in cui l’assicurato subisce la pena. Il beneficiario di rendita in questione si era però sottratto all’esecuzione della pena al momento previsto. Per evitare che in futuro si verifichino casi simili, occorre creare una base legale in virtù della quale sia possibile sospendere il versamento delle prestazioni assicurative alle persone che si sottraggono all’esecuzione della pena.
- miglioramento dei processi per la lotta agli abusi: nella sessione estiva 2013, nella procedura di appianamento delle divergenze
in Parlamento è stato respinto il progetto 1 del secondo pacchetto di misure della 6arevisione AI (revisione AI 6b)2. La mozione del consigliere agli Stati Schwaller (13.3990) chiede, al punto 2, di creare basi legali comuni a tutte le assicurazioni sociali per una maggior efficacia della lotta alle frodi. Nella summenzionata revisione AI 6b erano previste anche disposizioni relative alla lotta agli abusi assicurativi (LAA). La presente revisione adempie il secondo punto della mozione Schwaller riprendendo i punti di quel progetto che concernevano la LPGA e che allora non erano stati contestati in Parlamento.
- base legale chiara per le osservazioni: in seguito a una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 18 ottobre 2016, in
cui sono stati precisati i requisiti per una base legale relativa alle osservazioni, occorre inserire nella LPGA un nuovo articolo (art. 43a AP-LPGA) concernente lo svolgimento di osservazioni da parte degli assicuratori. Nella controversia in questione, la Corte ha stabilito che nel diritto svizzero (nello specifico, quello in materia di assicurazione contro gli infortuni) non sussiste una base legale sufficiente per tali operazioni di sorveglianza nascosta e ha quindi condannato la Svizzera per violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Con il nuovo articolo 43a AP-LPGA s’intende dunque creare una base legale uniforme e sufficientemente determinata per lo svolgimento di osservazioni nel quadro di tutte le assicurazioni sociali rette dalla LPGA.
Adeguamenti al contesto internazionale
L’allegato II dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) coordina le assicurazioni sociali svizzere con quelle degli Stati membri dell’UE.
Dal 1° aprile 2012 (terzo aggiornamento dell’allegato II dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC]3) le competenze dei diversi organi nazionali cui è affidata l’esecuzione del diritto di coordinamento europeo non sono più stabilite direttamente negli allegati dei pertinenti regolamenti dell’UE4, ma possono essere ricavate unicamente da un elenco elettronico5. Per motivi di certezza del diritto e di trasparenza, le attuali competenze internazionali dei diversi organi svizzeri delle assicurazioni sociali vanno esplicitamente codificate, come in altri Stati europei, anche mediante regolamentazioni interne, ragion per cui è opportuno introdurre precisazioni nel diritto nazionale.
Lo scambio elettronico di dati sta progressivamente soppiantando i moduli cartacei utilizzati nei rapporti internazionali nel quadro del coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale (applicazione dell’allegato II dell’ALC). In determinati ambiti, questo passaggio allo scambio elettronico di dati presuppone un adeguamento dell’elaborazione delle informazioni a livello nazionale. Occorre quindi precisare in tal senso le basi legali per lo scambio di dati (nazionale) tra gli organi preposti all’adempimento di obblighi internaziona-
1 RS 830.1
2Oggetto 11.030.
3Decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345).
4Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale. Modificato da: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43). Nella versione dell’Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (con all.) – una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.1); Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati) – una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS
0.831.109.268.11).
5 Art. 88 par. 4 del regolamento (CE) n. 987/2009.