Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 20 pagine

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Cpv. 5: agli assicurati va garantito il diritto di essere ascoltati una volta terminata l’osservazione, ma prima che l’assicurazione abbia adottato una decisione formale sulla prestazione in questione. La persona interessata deve essere informata circa il motivo, il tipo e la durata dell’osservazione; se a tal fine viene svolto un colloquio, ne va messo agli atti un riassunto. Non è necessario informare l’assicurato immediatamente dopo lo svolgimento dell’osservazione, ma ciò va fatto al più tardi prima che venga emessa la decisione sulla prestazione. Se dopo l’osservazione viene commissionata una perizia medica, prima dello svolgimento di quest’ultima occorre informare l’assicurato del fatto che è stato oggetto di un’osservazione. Se tale informazione sia comparabile a una decisione incidentale è una questione che può rimanere aperta.

L’assicurato ha la possibilità di contestare la presenza delle condizioni necessarie per un’osservazione davanti al competente tribunale cantonale o al Tribunale federale amministrativo (art. 56–58 LPGA) nel quadro dell’esame della decisione in merito al diritto alla prestazione.

In virtù dell’articolo 47 capoverso 1 lettera a LPGA, l’assicurato ha il diritto di consultare gli atti. Dopo che l’amministrazione gli avrà comunicato di essere stato oggetto di una tale misura, potrà dunque consultare il materiale relativo all’osservazione.

L’articolo 46 LPGA disciplina la gestione degli atti nelle assicurazioni sociali: tutti i documenti suscettibili di essere determinanti per la decisione devono essere registrati negli atti concernenti l’assicurato in questione. Il materiale relativo all’osservazione che concorre a provare che l’assicurato percepisce o ha cercato di percepire prestazioni indebite deve far parte di questi atti.

Questa regola si rifà all’articolo 283 capoverso 1 CPP e all’articolo 44a capoverso 6 LPGA nella versione proposta nel 2006 nel quadro della revisione della LAINF (cfr. FF 2008 4771, in particolare pag. 4788).

Cpv. 6: se il materiale relativo all’osservazione (fotografie, video e rapporti di sorveglianza) non fornisce la prova di una riscossione indebita della prestazione o di un tentativo in tal senso, l’assicuratore deve emanare una decisione in cui vanno indicati il tipo, il motivo e la durata dell’osservazione. L’assicurato ha così la possibilità di contestare la disposizione o l’esecuzione illecita dell’osservazione. Nel quadro del diritto di audizione, l’assicurato ha il diritto di consultare gli atti e dunque la possibilità di prendere visione del materiale relativo all’osservazione. Dopo che la decisione è passata in giudicato, il materiale relativo all’osservazione viene distrutto. Il capoverso 7 stabilisce che il Consiglio federale disciplina i dettagli della conservazione e della distruzione degli atti in questione.

Art. 45 cpv. 4

Se un assicurato percepisce o tenta deliberatamente di percepire prestazioni cui non ha diritto, l’assicuratore deve prendere misure atte a prevenire il danno che ne conseguirebbe per l’assicurazione e disporre accertamenti supplementari di portata più ampia rispetto a quelli normalmente necessari. Il ricorso a specialisti nella lotta contro la riscossione indebita di prestazioni comporta ingenti spese supplementari per l’assicuratore, in particolare in caso di svolgimento di osservazioni o perizie mediche supplementari necessarie (un’osservazione costa in media tra i 10 000 e i 15 000 franchi). Con la presente revisione queste spese potranno essere addebitate agli assicurati che, percependo o tentando di percepire prestazioni indebite, le avranno cagionate.

I costi delle misure prese nel quadro della LAA potranno essere addebitati all’assicurato, se questi avrà tentato di ottenere prestazioni indebite fornendo indicazioni inesatte o in altro modo illegale o avrà ottenuto tali prestazioni contribuendo attivamente alla loro concessione.

È in ogni caso necessario un comportamento reprensibile da parte dell’assicurato, non tanto nel senso della rilevanza penale quanto, in primo luogo, sul piano delle sanzioni di diritto assicurativo. Questo significa che l’assicurato deve aver tentato di percepire una prestazione cui doveva presumere di non aver diritto o aver contribuito illegalmente a che una tale prestazione gli fosse concessa, per esempio comunicando deliberatamente informazioni inveritiere all’assicurazione o ai medici incaricati della perizia. In altre parole, se l’assicurato ha sempre collaborato e fornito informazioni esatte, non può essergli imputato il fatto che, soltanto a causa di accertamenti insufficienti, ha percepito per anni prestazioni cui non avrebbe avuto diritto, se l’assicuratore avesse debitamente ottemperato alle prescrizioni legali.

Art. 49a

Questa disposizione corrisponde all’attuale articolo 97 LAVS13, che si applica per analogia all’assicurazione invalidità e alle prestazioni complementari (vigenti art. 66 LAI14 e art. 27 LPC15). Secondo la giurisprudenza, l’articolo 97 LAVS si applica per analogia anche all’assicurazione contro la disoccupazione e all’assicurazione malattie (DTF 124 V 82 consid. 3b e RSKV 1981 N. 445 pag. 80 segg. consid. 2)

Attualmente, applicando a titolo sussidiario l’articolo 55 capoverso 2 PA (in combinato disposto con l’art. 55 cpv. 1 LPGA) è sì possibile togliere l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso, se la decisione non ha per oggetto una prestazione pecuniaria. Inoltre, secondo la giurisprudenza e il consenso unanime della dottrina (cfr. p. es. DTF 109 V 229 consid. 2a e Hansjörg Seiler, Praxiskommentar zum VwVG, 2009, art. 55, N. 83 segg.), e contrariamente al tenore della legge, sono considerate decisioni aventi per oggetto una prestazione pecuniaria unicamente quelle in virtù delle quali il destinatario è tenuto a fornire una prestazione in denaro. Le decisioni in materia di prestazioni delle assicurazioni sociali non sono dunque decisioni aventi per oggetto una prestazione pecuniaria ai sensi della PA. Ne consegue che se una prestazione in denaro (durevole o no) è soppressa o ridotta, l’effetto sospensivo può essere tolto.

Tuttavia, per evitare qualsiasi incertezza giuridica in questo ambito (dato che, dopotutto, nelle assicurazioni sociali le rendite, le indennità giornaliere, gli assegni per grandi invalidi ecc. sono sempre qualificati come prestazioni pecuniarie [cfr. definizione di prestazioni pecuniarie all’art. 15 LPGA]), è necessario creare una base legale chiara per tutte le assicurazioni sociali rette dalla LPGA. La nuova disposizione garantisce dunque certezza giuridica ed è necessaria in relazione alla sospensione cautelare delle prestazioni prevista dal nuovo articolo 52a AP-LPGA (cfr. infra, relativo commento).

L’armonizzazione introdotta a livello di legge quadro non è per contro intesa a modificare la prassi attuale, che, fondata sulla DTF 130 V 407 (in particolare consid. 3.4), non autorizza la revoca dell’effetto sospensivo in caso di richiesta di restituzione di prestazioni riscosse indebitamente (secondo periodo).

13 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); RS 831.10.

14 Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI); RS 831.20.

15 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; RS 831.30.