Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 20 pagine

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1.2.1.1 Sospensione del versamento di prestazioni pecuniarie alle persone condannate in base a una decisione passata in giudicato in caso di sottrazione ingiustificata all’esecuzione di una pena o di una misura Situazione iniziale

In base alla normativa vigente, il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno può essere sospeso durante il periodo in cui la persona condannata subisce la pena o la misura (art. 21 cpv. 5 LPGA). Con questa disposizione il legislatore intendeva garantire che, durante la pena detentiva, un beneficiario di rendita non si trovasse in una situazione migliore di una persona che non percepisce alcuna rendita e svolge abitualmente un’attività lucrativa. Poiché quest’ultimo non può lavorare durante la pena detentiva, non gli devono nemmeno essere versate prestazioni pecuniarie aventi carattere di indennità di perdita di guadagno.

Nella DTF 138 V 281, il Tribunale federale era chiamato a decidere se si dovesse continuare a versare la rendita AI a un beneficiario di rendita che era stato condannato con una decisione passata in giudicato e si era trasferito all’estero, sottraendosi quindi illecitamente all’esecuzione della pena. Il Tribunale amministrativo federale si era espresso negativamente al riguardo, tra l’altro adducendo il fatto che un assicurato che agisce in modo illegale non deve poter trarre benefici. Su questo punto, pur concordando con l’autorità inferiore, il Tribunale federale è però giunto alla conclusione che si doveva continuare a versare la rendita AI al condannato, poiché la sua pena non era stata eseguita. Considerato il tenore dell’articolo 21 capoverso 5, secondo cui il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno va sospeso «durante questo periodo», ovvero durante il periodo in cui l’assicurato subisce la pena o la misura, il Tribunale federale è partito dal presupposto che il legislatore volesse limitare la sospensione della rendita al periodo della pena detentiva, e non più a lungo. La sentenza summenzionata ha indotto il consigliere nazionale Lustenberger a depositare la mozione 12.3753.

Nuova regolamentazione

La situazione sopra descritta è considerata deplorevole da tutti; la riformulazione dell’articolo 21 capoverso 5 LPGA consentirà di evitare che in futuro essa si ripeta. La nuova disposizione prevede la sospensione del versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno alle persone condannate in base a una decisione passata in giudicato anche nel caso in cui queste si sottraggano ingiustificatamente all’esecuzione della pena o della misura stabilita. Per la sospensione delle prestazioni è determinante il momento in cui l’esecuzione della pena o della misura avrebbe dovuto iniziare.

1.2.1.2 Miglioramento dei processi per la lotta agli abusi Situazione iniziale

Dalle esperienze pratiche dell’AI è emerso che su certi punti procedurali connessi con la LAA vi è una necessità d’intervento a livello legislativo. Nel messaggio sulla revisione AI 6b, il Consiglio federale aveva pertanto sottoposto al Parlamento proposte in tal senso, tra cui la sospensione cautelare delle prestazioni in caso di sospetto fondato di abuso o la proroga del termine per la richiesta di restituzione di prestazioni percepite indebitamente. Il Parlamento ha respinto questa revisione nell’estate del 2013. Il 16 settembre 2014 esso ha accolto la mozione Schwaller (13.3990 «Assicurazione per l’invalidità. Urge un risanamento duraturo»), del 27 settembre 2013, il cui punto 2 chiede «la creazione di basi legali comuni a tutte le assicurazioni sociali per una maggior efficacia della lotta alle frodi».

Nuova regolamentazione

Le pertinenti disposizioni che non erano state contestate nel quadro della revisione AI 6b vengono quindi riprese nel presente progetto di revisione. Si tratta in particolare di quella concernente la sospensione cautelare delle prestazioni nel caso in cui vi sia il sospetto fondato che l’assicurato le abbia ottenute indebitamente o abbia violato l’obbligo di notificazione. Già oggi le assicurazioni ricorrono a questa possibilità, ma i tribunali si esprimono in modo eterogeneo sulla legittimità di questa misura e sulla sua base legale. Nell’interesse della certezza giuridica, è pertanto necessaria una base legale chiara.

Sono state riprese anche le disposizioni concernenti il termine per la richiesta di restituzione di prestazioni percepite indebitamente, che per esperienza è spesso troppo breve per poter svolgere accertamenti approfonditi.

Per quanto riguarda la revoca dell’effetto sospensivo dei ricorsi, va stabilito esplicitamente che essa vale anche quando la decisione concerne una prestazione pecuniaria. La codificazione dell’attuale prassi giudiziaria è intesa a garantire la certezza del diritto.

Infine, le spese supplementari derivanti dalla lotta contro la riscossione indebita delle prestazioni – anche e soprattutto quelle per le osservazioni – devono poter essere addebitate all’assicurato, se ciò è giustificato.

Questi adeguamenti legali adempiono il secondo punto della mozione Schwaller.

1.2.1.3 Base legale chiara per le osservazioni Situazione iniziale

Finora, in caso di sospetto fondato, i vari assicuratori svolgevano osservazioni su beneficiari di prestazioni nello spazio pubblico richiamandosi alle regole procedurali generali in materia di accertamento dei fatti, sancite in parte nella LPGA (art. 43 LPGA) e in parte in leggi speciali (art. 96 lett. b della legge federale del 20 marzo 19819 sull’assicurazione contro gli infortuni [LAINF] e art. 59 cpv. 5 LAI). Mentre il Consiglio federale nel suo messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (FF 2008 4703) ha trattato la questione – controversa nella dottrina – della liceità delle osservazioni, proponendo un’ampia e chiara regolamentazione legale, che poi però non è stata adottata, a partire dal 2009 il Tribunale federale ha confermato nella sua giurisprudenza le basi giuridiche vigenti, valutandole sufficienti per lo svolgimento di osservazioni (cfr. DTF 135 I 169 o 137 I 327). Per contro, nella sua sentenza del 18 ottobre 2016 nella causa Vukota-Boijć contro la Svizzera

9 RS 832.20