Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 20 pagine
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5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
5.2.1 Strumenti delle Nazioni Unite
Il Patto internazionale del 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I)30 è entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992. All’articolo 9, esso prevede il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, comprese le assicurazioni sociali.
5.2.2 Strumenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro
La Convenzione n. 102 concernente le norme minime della sicurezza sociale, conclusa nel 1952, è stata ratificata dalla Svizzera il 18 ottobre 197731. Le parti VI e VII, applicabili alla Svizzera, concernono rispettivamente le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e gli assegni familiari. Ciascuna di queste due parti definisce gli eventi coperti e fissa la percentuale delle persone protette, le condizioni per il diritto alle prestazioni nonché l’entità e la durata di versamento di queste ultime. L’articolo 69 della Convezione n. 102 elenca le circostanze in cui una prestazione può essere sospesa. Inoltre, l’articolo 70 paragrafo 1 stabilisce che al richiedente deve essere conferito il diritto di appellarsi in caso di diniego della prestazione o di contestazione riguardo alla loro qualità o quantità.
La Convenzione n. 128 concernente le prestazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, conclusa nel 1967, è stata ratificata dalla Svizzera il 13 settembre 197732. La parte II riguarda le prestazioni d’invalidità, la parte III le prestazioni di vecchiaia e la parte IV le prestazioni per superstiti. Per ciascuna di queste parti, la Convenzione definisce gli eventi coperti e fissa la percentuale delle persone protette, le condizioni per il diritto alle prestazioni nonché l’entità e la durata di versamento di queste ultime. L’articolo 32 della Convezione n. 128 elenca le circostanze in cui una prestazione può essere sospesa. Inoltre, l’articolo 34 stabilisce che qualsiasi richiedente deve avere il diritto di ricorrere in caso di diniego delle prestazioni o di contestazione della loro natura o del loro ammontare e che devono essere istituite procedure che permettano, se necessario, al richiedente di farsi rappresentare o assistere da una persona qualificata, di sua scelta.
5.2.3 Strumenti del Consiglio d’Europa
Il Codice europeo di sicurezza sociale, concluso il 16 aprile 1964, è stato ratificato dalla Svizzera il 16 settembre 197733. La Svizzera ne ha accettato le parti V, VI, VII, IX e X, relative rispettivamente al trattamento pensionistico di vecchiaia, al trattamento in caso d’infortuni sul lavoro e di malattie professionali, agli assegni familiari, al trattamento in caso di maternità, al trattamento in caso d’invalidità e alle prestazioni riservate ai superstiti. Ciascuna di queste parti definisce gli eventi coperti e fissa la percentuale delle persone protette, le condizioni per il diritto alle prestazioni nonché l’entità e la durata di versamento di queste ultime. L’articolo 68 elenca le circostanze in cui una prestazione può essere sospesa. Inoltre, l’articolo 69 paragrafo 1 del Codice stabilisce che ogni richiedente deve avere il diritto di appellarsi in caso di rifiuto della prestazione o di contestazione sulla sua qualità o sulla sua quantità.
Per quanto riguarda la Convezione europea dei diritti dell’uomo e la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Vukota-Bojić si rinvia alle spiegazioni del numero 1.2.1.3 e al commento al nuovo articolo 43a LPGA al numero 2.1.
5.2.4 Diritto dell’Unione europea
L’articolo 48 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea implica l’introduzione di un meccanismo di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale per agevolare la libera circolazione dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei loro familiari. Questo coordinamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 883/200434 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dal regolamento (CE) n. 987/200935 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Questi due regolamenti si prefiggono unicamente il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, fondandosi sui principi internazionali di coordinamento, ovvero la parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato e quelli degli altri Stati membri dell’UE, il mantenimento dei diritti acquisiti e il pagamento delle prestazioni sull’intero territorio dell’UE. Il diritto europeo non prevede invece l’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, dato che i singoli Stati membri mantengono la facoltà di definirne l’impostazione, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione, con riserva dei principi di coordinamento del diritto europeo. Dal 1° giugno 2002, data dell’entrata in vigore dell’ALC, la Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento e in questo contesto applica attualmente i due regolamenti summenzionati (cfr. allegato II ALC, Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).
5.2.5 Compatibilità con il diritto internazionale
La possibilità di sospendere il versamento delle prestazioni pecuniarie nel caso in cui un assicurato si sottragga all’esecuzione di una pena o di una misura non è prevista esplicitamente dalle convenzioni n. 102 e 128 dell’Organizzazione internazionale del lavoro né dal Codice europeo di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa. Si può tuttavia ritenere che questi casi siano molto rari e che la modifica dell’articolo 21 capoverso 5 LPGA sia necessaria per evitare situazioni scioccanti in cui una persona che si sottrae all’esecuzione di una pena è avvantaggiata rispetto a una che subisce la pena prevista.
5.3 Subordinazione al freno alle spese
Il presente progetto non sottostà al freno alle spese.