Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 20 pagine
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li e nei rapporti con l’estero nonché disciplinare l’utilizzo dei dati e dei sistemi d’informazione necessari a tal fine e il finanziamento di questi ultimi.
Sempre in ambito internazionale, la presente revisione offre l’occasione per introdurre una disposizione che codifica espressamente la vigente prassi secondo cui l’Assemblea federale ha la facoltà di approvare convenzioni internazionali di sicurezza sociale. Con decisione del 22 giugno 2016, il Consiglio federale ha presentato una proposta in tal senso, fondandosi su un rapporto dell’Ufficio federale di giustizia sull’applicazione dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. concernente il referendum facoltativo.
L’aggiornamento dell’allegato II ALC rende necessario un adeguamento della norma di rinvio contenuta nella legge del 24 marzo 20066 sugli assegni familiari (LAFam), che dichiara applicabile il diritto di coordinamento nel quadro della LAFam.
Perfezionamento del sistema
Nel presente progetto vengono trattati anche diversi punti che, pur non mostrando particolari legami intrinseci tra loro, perseguono in fondo lo stesso obiettivo, ossia il perfezionamento del sistema e dell’esecuzione della LPGA.
- Per tenere conto della giurisprudenza del Tribunale federale, sono necessari alcuni adeguamenti delle disposizioni in materia di regresso contemplate nella LPGA. L’esercizio del regresso verrà agevolato rafforzando l’obbligo di collaborare degli assicurati. Considerata la recente giurisprudenza del Tribunale federale in materia di responsabilità civile, nell’articolo 74 LPGA occorre completare l’elenco non esaustivo delle prestazioni cui è applicabile il diritto di regresso.
- In seguito alla decisione del Tribunale federale DTF 142 V 20 (sentenza 9C_563/2015 del 7 gennaio 2016), inoltre, è necessario introdurre una precisazione all’articolo 35a capoverso 2, primo periodo della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) al fine di chiarire che – in analogia con la pertinente disposizione dell’articolo 25 capoverso 2 LPGA – il termine per la richiesta di restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente è un termine di perenzione e non di prescrizione.
- La mozione del gruppo UDC 09.3406 chiede di introdurre l’addebito di spese per le procedure cantonali di ultima istanza in materia di assicurazioni sociali, al fine di ridurre gli incentivi negativi al prolungamento dei procedimenti giudiziari ed evitare ricorsi inutili davanti ai tribunali. Nel corso dei dibattiti parlamentari il testo così assoluto della mozione era stato criticato, in particolare perché attuandolo alla lettera non si terrebbe conto adeguatamente delle esperienze fatte con l’introduzione dell’addebito di spese nelle procedure secondo la legge federale del 19 giugno 19598 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI). Nelle sue spiegazioni al Parlamento, il Consiglio federale aveva allora affermato che, in caso di adozione della mozione, avrebbe proposto al Legislativo una disposizione di legge più differenziata rispetto a quanto richiesto nella mozione, tenendo conto in particolare dei risultati dei sondaggi svolti presso i tribunali in merito alle esperienze fatte con l’introduzione dell’addebito di spese nelle procedure dell’AI e anche del fatto che, ad esempio, l’introduzione di un tale addebito nelle procedure legate alle prestazioni complementari non avrebbe senso, dato che continuerebbero a essere i contribuenti a dover assumere queste spese visto il diritto al gratuito patrocinio.
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1.2 La normativa proposta
1.2.1 Lotta agli abusi
Dall’entrata in vigore della 5arevisione AI, il 1° gennaio 2008, l’AI conduce attivamente un’efficace lotta agli abusi assicurativi. Sulla base delle esperienze del settore delle assicurazioni private, l’AI ha sviluppato un processo per lottare contro gli abusi assicurativi (processo LAA), che può essere concettualmente suddiviso in quattro fasi: il riconoscimento dei casi sospetti, lo svolgimento di accertamenti e indagini speciali, l’osservazione degli assicurati quale ultimo strumento di accertamento e acquisizione delle prove e, infine, l’adozione di misure di diritto assicurativo e penale. Le statistiche pubblicate annualmente dall’AI mostrano l’efficienza e la necessità di una lotta agli abusi assicurativi ben organizzata. Nel 2015 l’AI ha avviato indagini in 1900 casi di sospetto abuso assicurativo e ne ha concluse complessivamente 1940. In 540 casi in cui i sospetti si sono rivelati fondati, l’assicurazione ha ridotto o sospeso rendite correnti oppure rifiutato l’assegnazione di nuove rendite. Questo ha permesso di evitare il versamento dell’equivalente di 410 rendite intere, con un risparmio complessivo calcolato a circa 154 milioni di franchi, a fronte di spese pari a circa 8 milioni per il 2015. In questi dati non sono considerati i risparmi per le PC e il 2° pilastro.
Il dispositivo della LAA e l’impiego responsabile dei nuovi strumenti, in particolare quello dell’osservazione, da parte degli uffici AI ha dato buoni risultati nell’attività pratica. In tutti questi anni non si è mai verificata alcuna ingerenza ingiustificata dell’AI nella sfera privata degli assicurati e in sede giudiziaria è sempre stato possibile utilizzare tutti gli elementi acquisiti nel quadro della LAA nel quadro della valutazione delle prove.
La LAA è però un aspetto che già da tempo non concerne più soltanto l’AI. Non da ultimo in seguito ai dibattiti condotti nel quadro della 5arevisione AI, anche le altre assicurazioni sociali hanno intensificato i loro sforzi nella lotta contro gli abusi assicurativi. Dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 18 ottobre 2016 nella causa Vukota-Boijć contro la Svizzera (caso n. 61838/10) nei confronti di un assicuratore infortuni è emerso che, almeno per quanto riguarda le osservazioni, non tutte le assicurazioni operano in virtù di una base legale sufficiente. Occorre pertanto sancire nella LPGA le necessarie basi legali uniformi per la LAA e armonizzare ulteriormente le prescrizioni procedurali nelle assicurazioni sociali.
In ogni assicurazione può succedere che, per diversi motivi, gli assicurati percepiscano prestazioni cui in realtà non avrebbero diritto. Non si tratta sempre di frodi in senso giuridico (ragion per cui si utilizza il termine non giuridico di «abusi assicurativi»).