Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 20 pagine

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Art. 75a

Cpv. 1: il diritto di coordinamento europeo attribuisce determinati compiti a organi quali ad esempio l’«autorità competente», l’«organo di collegamento» o l’«istituzione competente» (cassa). Secondo le disposizioni valide fino al 31 marzo 201216, gli organi dichiarati competenti a livello nazionale erano elencati segnatamente in un allegato. Con l’introduzione del regolamento (CE)

n. 883/200417, le ripartizioni dei compiti a livello nazionale sono state inserite in una banca dati pubblica europea (elenco elettronico) e le pertinenti disposizioni sono state abrogate. Il presente articolo codifica pertanto formalmente in una base legale l’attuale ripartizione dei compiti. Non sono previste modifiche, né materiali né organizzative, delle competenze degli organi interessati. Ad oggi, i medesimi organi svolgono i compiti corrispondenti anche nel quadro di altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, senza che questa competenza sia stata esplicitamente sancita in una base legale. Il capoverso 1 di questa disposizione prevede quindi un ampio disciplinamento delle competenze nei rapporti internazionali.

Cpv. 2: attualmente gli organi esecutivi (p. es. casse di compensazione AVS, assicuratori malattie o assicuratori contro gli infortuni) trasmettono su carta i dati necessari all’attuazione delle disposizioni in materia di coordinamento. I regolamenti di coordinamento dell’UE (in particolare l’art. 78 del regolamento (CE) n. 883/2004 e gli art. 2–4 del regolamento (CE) n. 987/2009) prevedono l’abolizione dello scambio di informazioni in forma cartacea e l’introduzione generalizzata dello scambio elettronico di dati. In questo contesto, ciascuno degli Stati parte sarà tenuto a gestire un proprio servizio di elaborazione elettronica dei dati che consenta in futuro agli organi esecutivi di scambiare con l’estero, tramite punti d’accesso elettronici, i documenti elettronici strutturati utilizzati nell’UE (Structured Electronic Documents [SED]; moduli elettronici) e altre informazioni. Questi punti d’accesso, che vengono sviluppati in parte dall’UE e in parte dagli Stati coinvolti, dovranno prevedere tutti gli elementi necessari a livello nazionale (p. es. comunicazione con gli organi nazionali, conversione di messaggi ecc.). Ogni Stato dovrà disporre di almeno un punto d’accesso, ma al massimo di cinque. Il capoverso 2 di questo articolo prevede di autorizzare il Consiglio federale a disciplinare la competenza per la predisposizione e la gestione di questi punti d’accesso nazionali e dell’ulteriore infrastruttura necessaria in Svizzera. Gli organi esecutivi disporranno di un accesso protetto che permetterà loro di richiamare dai punti d’accesso i dati di loro competenza trasmessi elettronicamente dall’estero. La base legale necessaria per una tale procedura di richiamo ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati figura nel capoverso 2.

Cpv. 3: lo scambio elettronico di dati cui mira il diritto di coordinamento europeo implica anche l’adempimento di alcuni requisiti nell’elaborazione delle informazioni a livello nazionale. Per modernizzare lo scambio dei dati e ridurre al minimo l’onere amministrativo a carico dei diversi assicuratori sociali e organi esecutivi coinvolti, andranno sviluppati appositi sistemi d’informazione. Consentendo al Consiglio federale di imporre a tali organi l’uso di questi sistemi, s’intende evitare che l’impiego di soluzioni informatiche e standard differenti renda più difficile, se non impossibile, l’ulteriore trattamento dei dati da parte degli organi successivi. Inoltre, l’uso di una soluzione uniforme permetterà di ridurre i tempi di elaborazione. Questo articolo delega al Consiglio federale, con una disposizione potestativa, anche la determinazione delle spese. La regolamentazione a livello di ordinanza garantirà la flessibilità necessaria per poter disciplinare la ripartizione di nuove spese connesse ai sistemi d’informazione esistenti o la ripartizione di base delle spese per i nuovi sistemi d’informazione. In questo modo è garantito che anche gli organi che utilizzano il sistema si faranno adeguatamente carico delle spese.

Disposizione transitoria della modifica del…

Questa disposizione transitoria è applicabile ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 61) al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.

2.2 Modifica di altri atti normativi

2.2.1 Competenza dell’Assemblea federale di approvare trattati internazionali mediante decreto federale semplice

Art. 153b LAVS, art. 80b LAI, art. 32a LPC, art. 89e LPP, art. 25g LFLP, art. 95b LAMal, art. 115b LAINF, art. 28b LIPG, art. 23b LAF, art. 24a LAFam, art. 121a LADI

Nelle diverse leggi in materia di assicurazioni sociali sarà introdotta una nuova disposizione che conferisce all’Assemblea federale la facoltà di approvare convenzioni di sicurezza sociale mediante decreto federale semplice. Tali trattati internazionali continuerebbero dunque a necessitare dell’approvazione dell’Assemblea federale e a non sottostare a referendum facoltativo, ma la procedura avrebbe infine un fondamento legale. La delega di competenze all’Assemblea federale codifica in un certo qual modo l’attuale prassi in materia di accordi standard e le conferisce la necessaria base legale (cfr. n. 1.2.2.2).

La disposizione elenca quindi i principi di coordinamento e le regolamentazioni che figurano nei trattati esistenti e che fungeranno da modello per eventuali convenzioni future. Queste regolamentazioni standard si prefiggono la non discriminazione dei cittadini dello Stato partner, garantiscono il versamento di determinate prestazioni all’estero, permettono di determinare la legislazione applicabile in materia di assoggettamento assicurativo e di tenere conto dei periodi di assicurazione all’estero e possono inoltre prevedere la presa a carico e il rimborso delle spese di cura in caso di malattia e infortunio.

Le nuove disposizioni sono le seguenti:

– art. 153b LAVS;

– art. 80b LAI;

– art. 32a LPC;

16Cfr. Allegato 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento

(CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS

(RS 0.831.109.268.1).

17 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.1).