Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

sociale sono accordi di coordinamento il cui scopo è evitare che i cittadini di uno Stato contraente siano penalizzati nel momento in cui si spostano nell’altro Stato.

Nuova regolamentazione

Il Parlamento ha già seguito più volte la prassi prevista per gli accordi standard. Il Consiglio federale ha incaricato l’Ufficio federale di giustizia di analizzare tale prassi (cfr. il rapporto dell’UFG del 29 agosto 2014 Evoluzione successiva al 2003 della prassi del Consiglio federale e dell’Assemblea federale in materia di referendum facoltativo sui trattati internazionali). Quest’ultimo è giunto alla conclusione che l’attuale prassi va abbandonata, poiché il criterio della novità rispetto agli accordi precedentemente approvati non può essere utilizzato per la valutazione dell’importanza delle disposizioni ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Con decisione del 22 giugno 2016 il Consiglio federale ha preso atto di questo rapporto e ha deciso che il fatto che un accordo internazionale non crei obblighi più ampi rispetto ad altri atti normativi di contenuto analogo già ratificati dalla Svizzera non è più determinante per valutare se un accordo debba o meno sottostare a referendum facoltativo. Ha inoltre incaricato i dipartimenti di elaborare norme di delega settoriali in favore del Consiglio federale o dell’Assemblea federale affinché essi abbiano la facoltà, laddove necessario, di approvare trattati internazionali mediante decreto federale semplice. Le norme di delega vanno stabilite in un atto normativo, che invece sottostà a referendum facoltativo. Nelle diverse leggi in materia di assicurazioni sociali sarà pertanto introdotta una disposizione in virtù della quale l’Assemblea federale avrà la facoltà di approvare convenzioni internazionali di sicurezza sociale mediante decreto federale semplice. Tali trattati internazionali continuerebbero dunque a necessitare dell’approvazione dell’Assemblea federale e a non sottostare a referendum facoltativo, ma la procedura avrebbe infine un fondamento legale. La delega di competenze all’Assemblea federale codifica in un certo qual modo l’attuale prassi in materia di accordi standard e le conferisce la necessaria base legale.

1.2.2.3 Adeguamento della norma di rinvio nella legge sugli assegni familiari Situazione iniziale

La Svizzera coordina le sue assicurazioni sociali con quelle degli Stati membri dell’UE nel quadro dell’allegato II ALC. Le disposizioni del diritto di coordinamento europeo si applicano in aggiunta alle prescrizioni legali nazionali e prevalgono su di esse, se di tenore contrario.

Affinché le disposizioni di coordinamento concordate nell’ALC siano valide parallelamente alle prescrizioni legali nazionali e prevalgano su disposizioni legali contrarie, in ogni legge in materia di assicurazioni sociali è stato precisato che l’Accordo e gli atti giuridici ivi designati sono vincolanti (cfr. messaggio concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 5092, n. 275.211). Queste cosiddette norme di rinvio vanno aggiornate in tutte le leggi interessate e completate con i nuovi atti giuridici indicati nell’Accordo. La maggior parte delle leggi in materia di assicurazioni sociali è stata adeguata al momento dell’entrata in vigore dell’estensione dell’ALC alla Croazia (cfr. decreto federale del 17 giugno 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo relativo all’estensione alla Croazia dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone; RU 2016 5233). Dato che in quell’occasione si è omesso di aggiornare la norma di rinvio della LAFam, l’adeguamento sarà effettuato nel quadro della presente revisione.

Nuova regolamentazione

Dall’entrata in vigore dell’ALC, l’allegato II dell’Accordo è stato adeguato con quattro decisioni del Comitato misto: decisione

n. 2/2003 del 15 luglio 2003 (RU 2004 1277), decisione n. 1/2006 del 6 luglio 2006 (RU 2006 5851), decisione n. 1/2012 del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) e decisione n. 1/2014 del 28 novembre 2014 (RU 2015 333).

Il Consiglio federale ha di volta in volta approvato, nell’ambito delle sue competenze, gli aggiornamenti dell’allegato II ALC che precisano i principi di coordinamento e la loro esecuzione tecnica e non richiedono adeguamenti materiali a livello di legge. L’aggiornamento dei rimandi all’allegato II ALC e agli atti giuridici dell’UE in esso indicati contenuti nelle singole leggi in materia di assicurazioni sociali è invece di competenza dell’Assemblea federale.

Lo stesso vale, per analogia, per l’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS.

1.2.3 Perfezionamento del sistema

1.2.3.1 Adeguamenti delle disposizioni in materia di regresso

Dalla prassi dei regressi delle assicurazioni sociali è emerso che queste non sempre dispongono di mezzi sufficientemente efficaci in questo contesto. Succede continuamente, ad esempio, che gli assicurati non forniscano i dati necessari per l’azione di regresso. L’avamprogetto propone di allineare l’obbligo di collaborare degli assicurati nel quadro del regresso con gli obblighi relativi all’accertamento del diritto alle prestazioni, senza andare oltre. Se un’assicurazione sociale riduce le proprie prestazioni, il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile viene ripartito in fase di regresso secondo la regola della ripartizione delle quote di cui all’articolo 73 capoverso 2 tra il diritto del danneggiato e quello dell’assicurazione sociale che promuove l’azione di regresso. L’articolo 73 capoverso 2 LPGA contiene rimandi alle riduzioni di prestazioni secondo l’articolo 21, cui per completezza va aggiunto un rimando al capoverso 4 (riduzione delle prestazioni a causa della violazione dell’obbligo di ridurre il danno da parte dell’assicurato). Le assicurazioni sociali sono surrogate per legge (per la surrogazione cfr. art. 72) nel diritto del danneggiato a prestazioni congruenti versate a titolo di risarcimento del danno secondo il diritto della responsabilità civile. La surrogazione si limita all’ammontare delle prestazioni versate dalle assicurazioni sociali al danneggiato. L’articolo 74 capoverso 2 stabilisce le prestazioni delle assicurazioni sociali e quelle di responsabilità civile considerate congruenti. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 126 III 41 segg.), le assicurazioni sociali (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e AVS) sono surrogate nei diritti dell’assicurato per una determinata parte delle prestazioni versate a titolo di risarcimento del danno pensionistico secondo il diritto della responsabilità civile, ragion per cui l’elenco non esaustivo delle prestazioni congruenti è adeguato di conseguenza. Anche le spese supplementari generalmente sostenute per l’accertamento del danno rientrano tra i danni da risarcire secondo il diritto della responsabilità civile: si tratta sia delle spese per l’accertamento della causa del danno che di quelle per l’accertamento del suo importo. Secondo la sentenza del Tribunale federale 4C.374/2005 del 10 gennaio 2006 (consid. 3.5), le spese sostenute dalle assicurazioni sociali per accertamenti professionali e perizie mediche possono essere fatte valere in via di regresso e vanno dunque aggiunte all’elenco delle prestazioni congruenti.