Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 20 pagine
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to 3 – «Perfezionamento dei provvedimenti finalizzati a mantenere o reintegrare sul mercato del lavoro le persone disabili con particolare attenzione ai disabili psichici» – sarà adempiuto con il progetto Ulteriore sviluppo dell’AI.
Con l’introduzione delle disposizioni relative alla LAA nel presente progetto sarà invece adempiuto l’ultimo punto della mozione rimasto in sospeso, ovvero il punto 2.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
Art. 7 cpv. 1
Questa modifica concerne soltanto il testo francese, che va adeguato ai testi tedesco e italiano.
Art. 21 cpv. 5
L’articolo 21 capoverso 5 LPGA stabilisce che il versamento di prestazioni pecuniarie dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni è sospeso a partire dal momento in cui l’assicurato subisce una pena o una misura (cfr. n. 1.2.1). Poiché la sospensione della rendita dell’AI comporta la sospensione della rendita d’invalidità secondo la LPP, questa regolamentazione si applica di fatto anche alla LPP, sebbene questa legge non rientri per principio nel campo d’applicazione della LPGA. La disposizione proposta stabilisce che il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno è sospeso anche nel caso in cui l’assicurato si sia sottratto all’esecuzione, a partire dal momento in cui la pena o la misura avrebbe dovuto essere eseguita. Se invece l’esecuzione della misura o della pena è stata rinviata d’intesa con le autorità competenti, il versamento della rendita d’invalidità è sospeso a partire dal momento dell’esecuzione effettiva. La sospensione della rendita concerne solo la persona che percepisce la rendita principale. Le prestazioni per i familiari, quali ad esempio le rendite per i figli, continuano invece a essere versate durante il periodo di sospensione (9C_256/2009 consid. 4).
Art. 25 cpv. 2, primo periodo
Nella prassi, il «momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto», determinante per il diritto di esigere la restituzione (art. 25 LPGA), è interpretato in maniera molto restrittiva. La conoscenza effettiva del fatto non è richiesta: secondo la giurisprudenza, infatti, l’assicuratore è ritenuto a conoscenza del fatto dal momento in cui avrebbe dovuto rendersi conto, dando prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile, che le condizioni per una richiesta di rimborso erano soddisfatte (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2015, art. 25, N. 56). Tuttavia, quando un assicurato ha ottenuto o tentato di ottenere prestazioni indebite, il termine di un anno così interpretato risulta essere troppo corto: non di rado, infatti, sono necessarie investigazioni più approfondite per poter ricostruire i fatti con sufficiente certezza ed esser sicuri che la prestazione sia stata ottenuta indebitamente. Spesso la sospensione delle prestazioni indebite avviene troppo tardi, cioè quando sono versate già da molto tempo. Del resto, non è sempre possibile né ragionevole sospenderle. Inoltre, poiché l’attuale disposizione rende impossibile chiedere la restituzione di prestazioni non soltanto nel quadro degli abusi assicurativi ma anche in altri casi particolari (p. es. l’aiuto in capitale dell’AI), il termine di perenzione va prorogato a tre anni. Tale proroga appare opportuna dato che anche nel quadro della modifica del Codice delle obbligazioni (diritto in materia di prescrizione, cfr. relativo messaggio del 29 novembre 2013) è stato proposto di prorogare i termini di prescrizione relativi da un anno a tre anni.
Art. 28 cpv. 2 e 3, primo periodo
Cpv. 2: l’assicurato deve fornire indicazioni su dinamica dell’evento, terzi responsabili, testimoni e assicurazioni di responsabilità civile, affinché l’assicuratore sociale interessato possa verificare se sussista o meno un caso di regresso. Nella prassi accade spesso che gli assicurati non forniscano i dati necessari per il regresso. La modifica proposta crea le basi legali necessarie affinché l’assicurato sia tenuto a collaborare non solo per accertare il diritto alle prestazioni, ma anche per stabilire il diritto al regresso. Se l’assicurato rifiuta di collaborare, si applica la procedura di diffida e termine di riflessione secondo l’articolo 43 capoverso 3.
Cpv. 3, primo periodo: firmando il modulo di richiesta, l’assicurato autorizza tutte le persone e gli organi coinvolti a fornire le informazioni necessarie per l’accertamento del diritto e l’esercizio del regresso contro terzi. Manca tuttavia una base legale che imponga all’assicurato l’obbligo di fornire informazioni anche in relazione con la procedura di regresso. In futuro tale obbligo sarà previsto in virtù dell’aggiunta apportata all’articolo 28 capoverso 3.
Art. 32 cpv. 3
Per adempiere i loro obblighi internazionali, gli organi nazionali delle assicurazioni sociali hanno bisogno di scambiarsi informazioni. Queste sono necessarie per fornire le prestazioni, pagare i contributi, individuare le persone e gli organi competenti, determinare il percorso assicurativo e svolgere gli accertamenti relativi alla validità giuridica dei diritti. Secondo le norme giuridiche nazionali applicabili, ad esempio, le casse di compensazione AVS devono comunicare agli assicuratori di tutti i rami se una persona sia soggetta o meno alla legislazione svizzera sulla sicurezza sociale. Solo così si può infatti determinare l’obbligo assicurativo nei singoli rami assicurativi. Un altro scambio di informazioni necessario è quello tra gli enti responsabili delle singole assicurazioni e i loro organismi di collegamento con l’estero, affinché questi ultimi possano adempiere i loro compiti secondo le pertinenti convenzioni. Anche per quanto concerne la determinazione delle prestazioni occorre una comunicazione di dati tra i diversi organi interessati per poter adempiere gli obblighi internazionali. Per trattare le domande di rendite estere, ad esempio, l’Ufficio centrale di compensazione necessita di dati della cassa di compensazione AVS o dell’ufficio AI competente.
Nell’ambito delle assicurazioni sociali vige il principio dell’obbligo del segreto: una comunicazione di dati può avvenire solo se una pertinente base legale prevede una deroga. La soppressione dell’obbligo del segreto è prevista sia nel quadro delle disposizioni sull’assistenza amministrativa e giudiziaria dell’articolo 32 LPGA che in ciascuna legge speciale in un articolo «Comunicazione di dati». Queste disposizioni consentono tuttavia la comunicazione di dati o solo su richiesta scritta in singoli casi o in casi che implicano enti di diversi rami assicurativi, qualora l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale. Se l’obbligo del segreto non impedisce lo scambio di dati nei casi in cui quest’ultimo è indispensabile per l’applicazione delle leggi in questione, manca però una regolamentazione per lo scambio di dati necessario per l’adempimento di compiti nel quadro di convenzioni internazionali.