Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 20 pagine
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1.2.3.2 Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente
Con l’articolo 35a capoverso 2, primo periodo AP-LPP viene chiarito che il termine per la richiesta di restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente è un termine di perenzione e non di prescrizione (a differenza del termine di prescrizione, il termine di perenzione non può essere né sospeso né interrotto). Questo chiarimento si è reso necessario in seguito a una recente decisione del Tribunale federale (DTF 142 V 20), secondo cui dal tenore della legge si può dedurre che si tratti di un termine di prescrizione e non di perenzione.
Con la sostituzione di «si prescrive» con «si estingue», verrà espressamente sancito nella legge che si tratta di un termine di perenzione. Per attuare il coordinamento inizialmente previsto tra il 2° e il 1° pilastro, il termine di perenzione sarà inoltre prorogato da uno a tre anni (in analogia all’art. 25 cpv. 2 AP-LPGA).
1.2.3.3 Addebito di spese per le procedure giudiziarie cantonali Situazione iniziale e punti oggetto di dibattito
Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato, rispettivamente il 12 aprile 2011 e il 21 febbraio 2012, la mozione del gruppo UDC 09.3406 Spese per le procedure davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni, che prevede l’addebito di spese per tutte le procedure davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni sociali. Adottando questa mozione, il Parlamento è così tornato sulla sua decisione di sancire il principio della gratuità della procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali, principio introdotto con l’entrata in vigore della LPGA nel 2003. Nel 2006 esso era stato relativizzato con l’introduzione di spese d’importo moderato in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’AI (art. 69 cpv. 1bisLAI). Del resto, già oggi le procedure relative alle prestazioni di assicurazioni sociali davanti al Tribunale federale sono soggette a una tassa di giustizia d’importo compreso tra 200 e 1000 franchi (art. 65 cpv. 4 lett. a della legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale federale [LTF]).
Nel quadro dei dibattiti parlamentari è emersa la volontà di privilegiare una soluzione differenziata per le procedure di ricorso rispetto a una generalizzata, poiché attuando alla lettera il testo della mozione non si terrebbe conto adeguatamente delle esperienze fatte con l’introduzione dell’addebito di spese per le procedure giudiziarie cantonali relative alle prestazioni dell’AI. Da un sondaggio svolto presso i tribunali cantonali delle assicurazioni sociali è infatti emerso che la maggioranza di essi è contraria all’introduzione generalizzata dell’addebito di spese nelle procedure dell’AI, dato che questa non ha prodotto gli effetti auspicati. Inoltre, non appare ragionevole introdurre un addebito di spese per tutte le procedure delle assicurazioni sociali, né tantomeno un quadro di spesa fisso. In effetti, nell’ambito delle prestazioni complementari, ad esempio, le spese giudiziarie saranno comunque oggetto del gratuito patrocinio. Per queste procedure l’addebito di spese non avrebbe quindi senso. Per quanto concerne i ricorsi interposti presso i tribunali cantonali delle assicurazioni sociali in merito a controversie sull’AVS, quelle in materia di contributi sono notevolmente più frequenti di quelle in materia di prestazioni. Dati gli importi generalmente elevati delle controversie in materia di contributi, l’effetto deterrente di spese comprese fra 200 e 1000 franchi sarebbe praticamente nullo e non permetterebbe quindi di raggiungere l’auspicata riduzione del numero di ricorsi inutili davanti ai tribunali.
Proposta del Consiglio federale
Nel quadro del presente progetto, pertanto, il Consiglio federale pone in consultazione due varianti. Entrambe prevedono l’addebito di spese in caso di controversie relative a contributi. Per i ricorsi in caso di controversie relative a prestazioni, invece, il Consiglio federale propone due opzioni: la variante 1 prevede una soluzione differenziata che dà la possibilità di tenere conto delle peculiarità delle singole assicurazioni sociali e di disciplinare di conseguenza nelle leggi speciali l’addebito di spese e il relativo importo; la variante 2, invece, prevede un’entità delle spese fissa compresa fra 200 e 1000 franchi, ed è quindi più vicina al testo della mozione.
Se sono soddisfatte le condizioni per il gratuito patrocinio, la procedura di ricorso continuerà ad essere gratuita per gli assicurati (con riserva di una successiva restituzione), come negli altri ambiti del diritto amministrativo. In tal modo, si intende tener conto delle peculiarità dei singoli casi e, al contempo, garantire che anche le persone con poche risorse finanziarie possano adire i tribunali.
1.3 Interventi parlamentari
Nel suo messaggio, il Consiglio federale proporrà di togliere dal ruolo gli interventi parlamentari elencati di seguito.
Mozione Lustenberger 12.3753
Con il presente progetto di revisione viene interamente soddisfatta la richiesta della mozione Lustenberger 12.3753, in quanto le prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno potranno essere sospese anche quando gli assicurati si sottraggono all’esecuzione di una pena o di una misura o la ritardano ingiustificatamente, a partire dal momento in cui l’esecuzione avrebbe dovuto iniziare.
Mozione del gruppo UDC 09.3406
Prevedendo l’introduzione di un addebito di spese differenziato per le procedure cantonali di ultima istanza, il presente progetto tiene conto della richiesta della mozione del gruppo UDC 09.3406.
Mozione Schwaller 13.3990
La mozione Schwaller 13.3990 «Assicurazione per l’invalidità. Urge un risanamento duraturo», trasmessa al Consiglio federale il 16 settembre 2014, contempla tre punti, per ciascuno dei quali è proposto lo stralcio dal ruolo in un progetto a sé stante. Il punto 1 – «Estinzione progressiva del debito del fondo AI nei confronti del fondo AVS (entro il 2028) anche dopo la fine del periodo di finanziamento aggiuntivo (aumento temporaneo dell’IVA)» – sarà adempiuto nel quadro della legge sui fondi di compensazione. Il pun-