Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 20 pagine

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(caso n. 61838/10) la Corte europea dei diritti dell’uomo è giunta alla conclusione che un’osservazione comporta un’ingerenza nell’ambito tutelato dal diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU e, nel diritto nazionale, art. 13 Cost.). Secondo la Corte, tale limitazione di un diritto fondamentale è ammessa solo se vi è una base legale che stabilisce in modo sufficientemente chiaro e concreto i presupposti e le modalità di un’osservazione, il che non era il caso nella fattispecie in esame.

Nuova regolamentazione

Affinché gli assicuratori possano tornare a utilizzare al più presto l’importante ed efficiente strumento dell’osservazione, nel quadro della presente revisione sarà creata una base legale che renda le limitazioni della sfera privata derivanti da osservazioni compatibili con le prescrizioni della CEDU e della Costituzione federale, e quindi ammissibili. Per garantire l’auspicata uniformità della base legale per la LAA, questa sarà sancita nella LPGA. L’articolo 43a AP-LPGA consentirà agli assicuratori di osservare una persona, per al massimo 20 giorni, se in base a indizi concreti si può presumere che questa percepisca o cerchi di percepire prestazioni indebite. Questa disposizione disciplinerà, in linea con la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, anche l’utilizzo successivo del materiale raccolto durante l’osservazione.

1.2.2 Adeguamenti al contesto internazionale

1.2.2.1 Scambio di dati internazionale e regolamentazione delle competenze nel quadro del coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale nei rapporti con l’estero Situazione iniziale

L’assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale nell’ambito delle assicurazioni sociali è disciplinata in convenzioni internazionali di sicurezza sociale. La Svizzera coordina le sue assicurazioni sociali con quelle degli Stati membri dell’UE nel quadro dell’allegato II dell’ALC. Ad oggi, le informazioni vengono scambiate tramite moduli in formato cartaceo. Tale scambio di dati è però complicato e causa un onere considerevole. Dal 1° aprile 2012, data del terzo aggiornamento dell’allegato II ALC10, nei rapporti con gli Stati membri dell’UE la Svizzera applica il regolamento (CE) n. 883/200411, che contiene le basi giuridiche per l’introduzione di uno scambio elettronico di dati in sostituzione dei moduli cartacei (EESSI: Electronic Exchange of Social Security Information). Come tutti gli altri Stati aderenti a questo sistema, la Svizzera s’impegna a mettere a disposizione l’infrastruttura necessaria in questo contesto e, in particolare, a predisporre e gestire i punti d’accesso e le interfacce necessari per lo scambio elettronico di dati con l’estero. In determinati ambiti, il passaggio allo scambio elettronico di dati presuppone un adeguamento dell’elaborazione delle informazioni a livello nazionale. Verrà quindi creata un’infrastruttura appropriata a livello nazionale, con l’introduzione di nuovi sistemi d’informazione nazionali che consentiranno il collegamento a EESSI.

Nuova regolamentazione

In virtù dell’obbligo del segreto sancito all’articolo 33 LPGA, per lo scambio di dati è necessaria una base legale esplicita. Con l’introduzione di EESSI e dei nuovi sistemi d’informazione nazionali, lo scambio di informazioni tra gli assicuratori svizzeri non si svolgerà più per iscritto o su richiesta nel caso specifico. Occorre pertanto introdurre una nuova base legale esplicita per lo scambio di dati interno in relazione con l’adempimento dei compiti nel quadro di convenzioni internazionali.

Inoltre, sono necessarie disposizioni concernenti l’utilizzo e il finanziamento di questi nuovi sistemi nazionali d’informazione.

Come gli altri Stati europei, la Svizzera è tenuta a predisporre l’infrastruttura necessaria per lo scambio di dati elettronico a livello nazionale. In particolare, lo scambio di dati avverrà tramite punti d’accesso nazionali, che fungeranno da portali elettronici dei singoli Stati. Nel diritto nazionale vanno pertanto previste le competenze per lo sviluppo e la gestione di queste infrastrutture e le modalità per disciplinarne il finanziamento.

L’articolo 75a AP-LPGA contemplerà inoltre disposizioni sulla regolamentazione delle competenze nazionali per i compiti derivanti da convenzioni internazionali di sicurezza sociale. Dato che, in particolare nel quadro del diritto di coordinamento europeo, i competenti organi nazionali non sono più indicati negli allegati dei pertinenti regolamenti dell’UE, ma figurano solo in un elenco elettronico, è opportuno disciplinare tali competenze nel diritto nazionale.

1.2.2.2 Competenza di approvare convenzioni internazionali di sicurezza sociale Situazione iniziale

Sulla base dell’articolo 141 vCost. sul referendum facoltativo, le convenzioni di sicurezza sociale non sottostavano a referendum facoltativo. Dall’entrata in vigore della modifica dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3, nel 2003, vi sottostanno i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Per l’applicazione di questo articolo, sin dall’inizio si è instaurata una prassi relativa a determinate convenzioni (convenzioni sulla doppia imposizione, accordi di libero scambio, accordi di promozione e protezione reciproche degli investimenti, convenzioni di sicurezza sociale), che esclude la possibilità del referendum facoltativo per i trattati comprendenti disposizioni che non creano obblighi più ampi rispetto a numerosi trattati analoghi già conclusi dalla Svizzera. Tali accordi sono comunemente designati come «accordi standard». Tutte le convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera si fondano in effetti sullo stesso modello, applicato unanimemente a livello internazionale e più volte approvato dal Parlamento. Le convenzioni di sicurezza

10Decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345).

11Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale. Modificato da: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43). Nella versione dell’Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (con all.) – una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.1); Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati) – una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS

0.831.109.268.11).