Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 20 pagine

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Affinché le disposizioni degli articoli 32 capoverso 3 e 75a LPGA siano applicabili anche al libero passaggio nella previdenza professionale, occorre inserire nella LFLP una disposizione in tal senso. Le disposizioni sono applicabili solo nella misura in cui la LFLP non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2.2.7 Legge federale del 18 marzo 199424 sull’assicurazione malattie

Art. 82 lett. a

Quando è stato modificato l’articolo 41 capoverso 3 (RU 2008 2049; FF 2004 4903) si è omesso di adeguare il presente articolo, che pertanto rinvia ancora erroneamente a quella disposizione anziché all’articolo 79a (diritto di regresso dei Cantoni). Si propone pertanto di correggere il rinvio, indicando la disposizione giusta, ossia l’articolo 79a.

2.2.8 Legge del 25 settembre 195225 sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 29

Secondo la presente revisione la revoca dell’effetto sospensivo dei ricorsi eventualmente interposti contro decisioni concernenti le prestazioni pecuniarie è disciplinata dall’articolo 49a AP-LPGA, ragion per cui il vigente articolo 97 LAVS può essere abrogato. Il riferimento all’effetto sospensivo può dunque essere soppresso. La nuova disposizione della LPGA è automaticamente applicabile alle indennità di perdita di guadagno (cfr. art. 1 cpv. 1 LIPG).

2.2.9 Legge del 24 marzo 200626 sugli assegni familiari

Art. 24

In seguito a un aggiornamento dell’allegato II ALC, le norme di rinvio nelle singole leggi in materia di assicurazioni sociali sono state riformulate. Il capoverso 1 indica ora in modo più preciso il diritto applicabile, facendo riferimento al campo d’applicazione personale, agli atti giuridici pertinenti dell’UE e alla versione dell’allegato II ALC vincolante per la Svizzera.

Esso menziona i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009, che hanno aggiornato i principi di coordinamento contenuti nei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 e che sono vincolanti per la Svizzera dal terzo aggiornamento dell’allegato II ALC. Tuttavia, laddove il regolamento (CE) n. 883/2004 o il regolamento (CE) n. 987/2009 vi fanno riferimento, come pure nei casi del passato, l’allegato II ALC continua a far riferimento ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72.

Con la modifica delle norme di rinvio è stato riformulato in modo analogo anche il capoverso 2, concernente l’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS.

Il nuovo capoverso 3 conferisce al Consiglio federale la competenza di adeguare autonomamente i riferimenti agli atti giuridici dell’UE di cui ai capoversi 1 e 2 della disposizione di rinvio contenuta nelle leggi in materia di assicurazioni sociali, in caso di modifica dell’allegato II ALC o dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS.

Il capoverso 4 precisa che tutte le espressioni impiegate nelle leggi in materia di assicurazioni sociali in riferimento agli Stati membri dell’UE designano gli Stati contraenti ai quali si applica l’ALC.

In tutte le altre leggi in materia di assicurazioni sociali la norma di rinvio è stata adeguata al momento dell’entrata in vigore dell’estensione dell’ALC alla Croazia (cfr. decreto federale del 17 giugno 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo relativo all’estensione alla Croazia dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, RU 2016 5233). La norma di rinvio va ora adeguata anche nella LAFam, dove si era tralasciato di farlo a suo tempo.

2.2.10 Legge del 25 giugno 198227 sull’assicurazione contro la disoccupazione

Art. 88 cpv. 2bis

Il capoverso 2bisdel diritto vigente prevede solo la possibilità di addebitare le spese supplementari cagionate dalla riscossione indebita di prestazioni. La disposizione non è invece applicabile in caso di tentativo di riscuotere prestazioni indebite. L’articolo 45 capoverso 4 LPGA previsto dalla presente revisione introduce una regola uniforme per l’addebito delle spese supplementari cagionate non soltanto dalla riscossione indebita ma anche dal tentativo di riscuotere indebitamente prestazioni. La normativa del capoverso 2bis deve dunque essere adeguata alla nuova disposizione della LPGA.

24 RS 832.10

25 RS 834.1

26 RS 836.2

27 RS 837.0