Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 20 pagine

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In futuro lo scambio di informazioni tra Stati sarà effettuato sistematicamente su base elettronica. Questo presuppone alcuni adeguamenti anche a livello nazionale. L’introduzione di determinati sistemi nazionali d’informazione, ad esempio, agevolerà lo scambio elettronico di dati con l’estero. La comunicazione dei dati tra gli assicuratori e gli organi competenti svizzeri non potrà quindi più avvenire solo su specifica richiesta o per iscritto, in quanto si tratta di un’attività di massa che richiede un flusso di informazioni sistematico.

La disposizione di questo capoverso dovrà dunque prevedere, in deroga al principio dell’obbligo del segreto, la comunicazione dei dati necessari affinché gli organi competenti possano adempiere i loro compiti nel quadro di convenzioni internazionali; contrariamente a quanto sancito dalle disposizioni generali sull’assistenza amministrativa e giudiziaria, questa non sarà effettuata solo per iscritto e su specifica richiesta.

Per rispettare il principio della proporzionalità, la comunicazione dovrà essere limitata ai dati necessari per l’adempimento dei compiti previsti nelle convenzioni pertinenti. Il Consiglio federale dovrà disciplinare i dettagli. A livello di ordinanza andranno regolamentati anche i sistemi nazionali d’informazione previsti nel quadro di EESSI, in particolare il loro scopo, la natura e l’entità del trattamento e della comunicazione dei dati nonché la sicurezza dei dati. Nel caso di sistemi d’informazione che prevedano la comunicazione di dati degni di particolare protezione o di profili della personalità mediante procedura di richiamo o il trattamento di dati degni di particolare protezione, andrebbero previste regolamentazioni ulteriori a livello di legge per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.

Art. 37 cpv. 4, secondo periodo

Il diritto al gratuito patrocinio sancito dalla Costituzione non prevede una rinuncia definitiva dello Stato a chiedere il rimborso delle spese anticipate al beneficiario. Per principio, dunque, se la situazione economica di quest’ultimo migliora, lo Stato può chiedergli il rimborso di tali spese. A tal fine è però necessaria una base legale. Questa esiste già per le procedure dinanzi al Tribunale federale (art. 64 cpv. 4 LTF), al Tribunale amministrativo federale (art. 37 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF] in combinato disposto con l’art. 65 cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA]) e ai tribunali cantonali. Affinché il rimborso del gratuito patrocinio possa essere richiesto anche per le procedure di prima istanza, andrà introdotta una disposizione in tal senso nella LPGA.

Art. 43a

Nella sua sentenza del 18 ottobre 2016 nella causa Vukota-Bojić contro la Svizzera (caso n. 61838/10), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato che l’assicurazione contro gli infortuni non dispone di una base legale per l’osservazione degli assicurati. L’articolo 43a AP-LPGA sarà la base legale che, una volta in vigore, permetterà a tutte le assicurazioni sociali rette dalla LPGA di procedere a osservazioni. Dalla sentenza summenzionata risulta che la base legale deve definire le circostanze che giustificano un’osservazione, la sua durata massima, la procedura di autorizzazione, la comunicazione, la conservazione e la soppressione dei dati nonché l’accesso da parte di terzi.

L’articolo 43a AP-LPGA fa riferimento a tutti questi criteri. Per contro, per l’accesso da parte di terzi non è necessario prevedere una disposizione supplementare, poiché gli articoli 32 e 47 LPGA così come le leggi speciali (p. es. art. 50a LAVS) disciplinano in maniera esaustiva la comunicazione dei dati nell’ambito delle assicurazioni sociali. Trattandosi di dati molto sensibili (dati di natura medica, economica ecc.), la regolamentazione della comunicazione a terzi è molto restrittiva: salvo eccezioni, essa avviene su richiesta scritta e motivata e si limita ai dati necessari per lo scopo in questione.

Cpv. 1: questo capoverso disciplina le circostanze che giustificano un’osservazione, menzionando in particolare le condizioni da soddisfare affinché essa possa essere svolta, i luoghi in cui l’assicurato può essere osservato e i mezzi utilizzabili a tal fine.

Un’osservazione presuppone la presenza di indizi concreti in base ai quali si può presumere che la persona in questione percepisca o cerchi di percepire una prestazione indebita. La nozione di «indizi concreti» è ripresa dall’articolo 282 capoverso 1 lettera a Codice di procedura penale (CPP) e dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 I 327 consid. 5.4.2.1, 136 III 410 consid. 4.2.1).

Il riferimento del capoverso 1 alle persone che percepiscono o cercano di percepire prestazioni indebite ricalca invece la condizione prevista all’articolo 44a capoverso 1 proposto a suo tempo nel quadro della revisione della LAINF (cfr. FF 2008 4771, in particolare pag. 4788).

Per osservazione s’intende la sorveglianza sistematica di eventi o persone per un determinato lasso di tempo e la registrazione dei risultati ottenuti (mediante fotografie, video e/o rapporti di sorveglianza) in vista del loro utilizzo nel quadro della procedura di accertamento.

Per principio, un’osservazione rappresenta un’ingerenza nei diritti fondamentali dell’assicurato. Per questo motivo e conformemente al principio della proporzionalità, prima di procedere a un’osservazione l’amministrazione deve assicurarsi che altri provvedimenti di accertamento non avrebbero alcuna probabilità di successo o sarebbero eccessivamente difficili da attuare. Questa regola ricalca l’articolo 282 capoverso 1 lettera b CPP.

Cpv. 2: le persone sospette possono essere osservate in luoghi accessibili al pubblico o liberamente visibili da un luogo accessibile al pubblico: secondo la DTF 137 I 327, si può presumere che un assicurato che svolge volontariamente un’attività in un luogo liberamente visibile da tutti rinunci alla protezione della propria sfera privata. Liberamente visibile da chiunque significa che l’attività deve essere riconoscibile a occhio nudo a un dato momento. L’interno dell’immobile in cui vive l’assicurato non costituisce pertanto un luogo liberamente visibile da un luogo accessibile al pubblico (non è p. es. ammesso svolgere un’osservazione nella tromba delle scale o nella lavanderia, cfr. sentenza 8C_829/2011 del 9 marzo 2012).

Cpv. 3: un’osservazione può essere svolta per al massimo 20 giorni, consecutivi o isolati, nel corso di tre mesi a contare dal primo giorno di osservazione. È irrilevante la durata dell’osservazione durante ogni singolo giorno. Suddetti limiti si riferiscono al singolo mandato di osservazione. Non è esclusa la possibilità che venga ordinata un’ulteriore osservazione nel corso della medesima procedura. A tal fine occorre tuttavia che vi siano nuovi indizi ai sensi del capoverso 1.

Cpv. 4: oltre a impiegare propri collaboratori specializzati per le osservazioni, in virtù di questo capoverso l’assicurazione può anche affidare tale incarico a specialisti esterni (investigatori). Gli specialisti esterni sono soggetti agli stessi obblighi di diligenza e del segreto cui sono tenuti gli assicuratori che li hanno incaricati. Questa disposizione corrisponde in linea di massima alla vigente prassi degli uffici AI.