Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 20 pagine
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compiti di diritto pubblico» include pure le istituzioni delle assicurazioni sociali, anche se sono organizzate secondo il diritto privato (Seiler, Von Werdt, Güngerich, BGG-Kommentar, Berna 2007, art. 66 N. 46).
Inoltre, conformemente all’articolo 61 lettera g LPGA, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili. Con questa formulazione, l’assicuratore non può mai ottenere il rimborso delle proprie spese, poiché nella procedura cantonale esso è sempre la parte convenuta (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2015, art. 61 N. 199). È anche per questa ragione che gli assicuratori dovrebbero essere esonerati dal pagamento delle spese giudiziarie.
Variante 2
Questa variante attuerebbe alla lettera la mozione del gruppo UDC 09.3406, rinunciando a una soluzione differenziata. Di conseguenza, verrebbero addebitate spese giudiziarie per tutte le procedure di ricorso relative alla concessione o al rifiuto di prestazioni oppure a contributi.
Analogamente a quanto già oggi previsto nell’assicurazione invalidità (art. 69 cpv. 1bisLAI), in caso di controversie relative a prestazioni delle assicurazioni sociali tali spese sarebbero d’importo moderato (n. 2).
La lettera ftersi rifà all’articolo 66 capoverso 4 LTF, secondo cui alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono essere addossate spese giudiziarie. La nozione di «organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico» include pure le istituzioni delle assicurazioni sociali, anche se sono organizzate secondo il diritto privato (Seiler, Von Werdt, Güngerich, BGG-Kommentar, Berna 2007, art. 66 N. 46).
Inoltre, conformemente all’articolo 61 lettera g LPGA, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili. Con questa formulazione, l’assicuratore non può mai ottenere il rimborso delle proprie spese, poiché nella procedura cantonale esso è sempre la parte convenuta (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2015, art. 61 N. 199). È anche per questa ragione che gli assicuratori dovrebbero essere esonerati dal pagamento delle spese giudiziarie.
Art. 70 cpv. 2 lett. b
Il fatto che l’assicurazione contro la disoccupazione non sia tenuta a versare prestazioni anticipate all’assicurazione militare è incomprensibile e costituisce una svista legislativa (cfr. anche Kieser, Kommentar ATSG, Zurigo 2015, art. 70 N. 33). Tutte le altre assicurazioni menzionate all’articolo 70 capoverso 2 LPGA sono tenute a versare prestazioni anticipate all’assicurazione militare. Aggiungendo l’assicurazione militare all’elenco della lettera b si intende rettificare questa svista legislativa.
Art. 72 cpv. 3, secondo periodo
Questa modifica concerne soltanto i testi francese e italiano che, con l’aggiunta del termine «relativi» nel secondo periodo, corrisponderanno al testo tedesco.
Art. 73 cpv. 2
Se un assicuratore sociale riduce le proprie prestazioni, il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile viene ripartito in fase di regresso secondo la regola della ripartizione delle quote di cui all’articolo 73 capoverso 2 tra il diritto del danneggiato e l’assicurazione sociale che promuove l’azione di regresso. La riduzione di tale risarcimento del danno deve avere ripercussioni per l’assicurato. Il presupposto dell’applicazione di questo articolo è che gli assicuratori sociali che promuovono l’azione di regresso abbiano ridotto le proprie prestazioni (p. es. per violazione dell’obbligo di ridurre il danno). Essi sono surrogati nella misura delle prestazioni ridotte nelle pretese di risarcimento del danneggiato. Le riduzioni delle prestazioni non devono essere compensate da un aumento corrispondente delle prestazioni versate a titolo di risarcimento del danno per responsabilità civile. L’articolo 73 capoverso 2 LPGA contiene rimandi alle riduzioni di prestazioni secondo l’articolo 21, cui per completezza va aggiunto un rimando al capoverso 4. La riduzione di prestazioni per violazione dell’obbligo di ridurre il danno di cui all’articolo 21 capoverso 4 LPGA ha infatti assunto maggiore importanza nella prassi in seguito alle recenti revisioni dell’AI.
Art. 74 cpv. 2
Lett. c: per danno derivante dalla riduzione della rendita o danno pensionistico semplice si intende la riduzione delle prestazioni di vecchiaia derivante da lacune contributive. Esso è pari alla differenza tra la rendita di vecchiaia ipotetica (senza conseguenze dell’infortunio) e le prestazioni di vecchiaia future, ridotte in seguito all’infortunio. L’indennità per la riduzione della rendita è in linea con la recente prassi giudiziaria in materia (cfr. in particolare DTF 129 III 135 segg. e sentenza del TF 4C.343/2003 del 13 ottobre 2004). Conformemente alla DTF 126 III 41 segg., per una determinata parte delle prestazioni le assicurazioni sociali (assicurazione contro gli infortuni e AVS) sono surrogate nel diritto al risarcimento del danno pensionistico secondo il diritto della responsabilità civile.
Lett. h: anche le spese supplementari generalmente sostenute per l’accertamento del danno rientrano tra i danni da risarcire secondo il diritto della responsabilità civile. Si tratta sia delle spese per l’accertamento della causa del danno che di quelle per l’accertamento del suo importo (cfr. Brehm, Berner Kommentar, N. 77, art. 41 CO e Landolt, Zürcher Kommentar, N. 216, art. 46). Nell’ambito della liquidazione dei danni alle persone, le perizie sono la voce di spesa più importante sia nel diritto della responsabilità civile che in quello delle assicurazioni sociali. Vi è identità tra le spese di accertamento secondo il diritto della responsabilità civile e le spese per accertamenti professionali e perizie mediche sostenute dagli assicuratori sociali per stabilire i danni alla persona (sentenza del TF 4C.374/2005 del 10 gennaio 2006 consid. 3.5). Questo significa che in via di regresso possono essere fatte valere le spese per accertamenti professionali e perizie mediche sostenute dagli assicuratori sociali.