Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/16: Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) · 20 pagine
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Le altre disposizioni necessarie nell’ottica del diritto della protezione dei dati, in particolare per quanto concerne lo scopo del sistema d’informazione, gli organi interessati, la natura e l’entità del trattamento e della comunicazione dei dati nonché la sicurezza dei dati, saranno definite a livello di ordinanza.
Art. 66b cpv. 2bise 2ter
Affinché un organo federale dia accesso a terzi alle sue collezioni di dati personali senza che ne sia stata fatta richiesta nel caso specifico (procedura di richiamo o accesso online), è necessaria una base giuridica che lo consenta. Il nuovo capoverso 2terpermetterà agli uffici AI e alle casse di compensazione AVS di accedere, mediante procedura di richiamo, al sistema d’informazione di cui all’articolo 66a capoverso 1 lettera d AP-LAI. Poiché il sistema d’informazione contiene dati medici concernenti gli assicurati ossia dati degni di particolare protezione ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati, l’accesso mediante procedure di richiamo va sancito a livello di legge.
Art. 69 cpv. 1bis
In virtù dell’articolo 61 lett. fbisnumero 2 AP-LPGA, le leggi speciali potranno prevedere l’addebito di spese giudiziarie per le procedure di ricorso. La formulazione della presente disposizione va pertanto adeguata stralciando il rimando «In deroga all’articolo 61 lettera a LPGA».
2.2.4 Legge federale del 6 ottobre 200621sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 27
La revoca dell’effetto sospensivo di un eventuale ricorso per le decisioni su prestazioni pecuniarie è disciplinata nel nuovo articolo 49a AP-LPGA. La pertinente disposizione specifica dell’articolo 27 LPC diventa quindi superflua. Questo articolo può pertanto essere abrogato. La nuova disposizione della LPGA è automaticamente applicabile alle prestazioni complementari (cfr. art. 1 cpv. 1 LPC).
2.2.5 Legge federale del 25 giugno 198222 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 26b
Questa regolamentazione deriva dal principio secondo cui l’istituto di previdenza è tenuto in linea di massima a seguire la decisione dell’AI, comunicatagli tramite l’ufficio AI (questo coordinamento sussiste anche per altre questioni legate alle prestazioni d’invalidità, p. es. in merito al grado d’invalidità determinante). La norma chiarisce il coordinamento tra il 1° e il 2° pilastro in caso di sospensione a titolo cautelare del versamento della rendita d’invalidità e migliora così la certezza del diritto. Il vantaggio del collegamento alla decisione dell’ufficio AI consiste nel fatto che gli istituti di previdenza, potendo operare sulla base di tale decisione, non devono agire autonomamente e svolgere proprie osservazioni. Parimenti, la procedura uniforme tra uffici AI e istituti di previdenza contribuisce a tutelare l’assicurato.
Art. 35a cpv. 2, primo periodo
L’articolo 35a LPP, introdotto con la 1arevisione della LPP, avrebbe dovuto sancire per il 2° pilastro la stessa regolamentazione allora esistente per il 1° pilastro. Il legislatore voleva espressamente coordinare i termini per le istituzioni del 1° e del 2° pilastro. La presente regolamentazione instaurerà questo coordinamento con il nuovo termine di perenzione di tre anni (invece di un anno, come attualmente) di cui all’articolo 25 capoverso 2 AP-LPGA. Al contempo stabilirà chiaramente che si tratta di un termine di perenzione, come nel 1° pilastro.
Art. 89f
Le disposizioni della LPGA sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, solo se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Affinché le disposizioni degli articoli 32 capoverso 3 e 75a LPGA siano applicabili anche alla previdenza professionale, occorre inserire nella LPP una disposizione in tal senso. Le disposizioni sono applicabili solo nella misura in cui la LPP non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2.2.6 Legge del 17 dicembre 199323 sul libero passaggio
Art. 25g
Le disposizioni della LPGA sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, solo se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
21 RS 831.30
22 RS 831.40
23 RS 831.42