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Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 9 pagine
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Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2017
4Le tariffe di cui all’allegato si applicano:
a. nel caso di emolumenti per le sorveglianze, a ogni ordine di sorveglianza;
b. nel caso di indennità versate alle persone obbligate a collaborare alle sorveglianze, a ogni mandato di sorveglianza assegnato a una persona obbligata a collaborare;
c. nel caso di emolumenti e indennità per informazioni a ogni pacchetto di dati fornito.
Art. 4 Annullamento
In caso di annullamento di un mandato di sorveglianza conformemente all’articolo 15 dell’ordinanza del DFGP del xx.xx.xxxx3 sull’esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OE- SCPT) non sono dovuti emolumenti o indennità.
Art. 5 Fatturazione
1Dopo aver trasmesso il mandato, il servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT) fattura all’autorità che ha disposto la sorveglianza le proprie prestazioni (emolumenti) e quelle fornite dalle persone obbligate a collaborare (indennità) ai sensi dell’articolo 2 LSCPT.
2Subito dopo aver confermato l’esecuzione del mandato o aver fornito l’informazione richiesta, le persone obbligate a collaborare sono autorizzate a fatturare al Servizio SCPT le prestazioni fornite.
3Stilano una fattura dettagliata per ogni mese civile e la trasmettono al Servizio SCPT entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo.
4Se a una misura di sorveglianza partecipano più persone obbligate a collaborare, l’indennità è versata alla persona incaricata dal Servizio SCPT.
5Per la fatturazione vanno rispettate le prescrizioni del Servizio SCPT concernenti la forma e il contenuto della fattura nonché le modalità di trasmissione. Il Servizio SCPT mette a disposizione delle persone obbligate a collaborare i relativi modelli.
Art. 6 Importo forfettario supplementare per prestazioni fornite al di fuori
degli orari d’ufficio ordinari
1Per ogni prestazione fornita dal Servizio SCPT o da una delle persone obbligate a collaborare al di fuori degli orari d’ufficio ordinari ai sensi dell’articolo 11
4
dell’ordinanza del XX.XX.201X sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT) è dovuto un importo forfettario supplementare.
3RS XXX