Progetto
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 9 pagine
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Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2017
Art. 13 Emolumento per prestazioni non previste
1Il Servizio SCPT fissa, per ciascun caso specifico e in funzione del tempo impiegato, l’importo degli emolumenti per le prestazioni cui non si applica un importo forfettario.
2I costi per la messa a disposizione di materiale impiegato una sola volta sono fatturati come spese.
Art. 14 Emolumento per conti utente del sistema di trattamento
Il Servizio SCPT riscuote un emolumento annuo per l’utilizzo delle funzioni del sistema di trattamento.
Sezione 3: Indennità
Art. 15 Diritto all’indennità e assunzione delle spese in caso di insufficiente
collaborazione
1Hanno diritto all’indennità per le prestazioni fornite in virtù della LSCPT e dell’OSCPT le persone obbligate a collaborare secondo l’articolo 2 lettere a–e LSCPT, a condizione che adempiano i loro obblighi di informazione e sorveglianza.
2Sono soggette all’obbligo di assumere le spese in caso di insufficiente collaborazione (art. 34 cpv. 1 LSCPT) le seguenti persone obbligate a collaborare:
a. se non sono in grado di adempiere i loro obblighi d’informazione o se sono in grado di farlo solo con il sostegno del Servizio SCPT:
1. i FST,
2. i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi d’informazione supplementari secondo l’articolo 21 OSCPT;
b. se non sono in grado di adempiere i loro obblighi di sorveglianza o se sono in grado di farlo solo con il sostegno del Servizio SCPT:
1. i FST, eccetto quelli con obblighi di sorveglianza ridotti secondo l’articolo 49 OSCPT,
2. i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di sorveglianza supplementari secondo l’articolo 50 OSCPT.
3All’assunzione delle spese in caso di insufficiente collaborazione si applica quanto segue:
a. le persone obbligate a collaborare comunicano al Servizio SCPT le spese sostenute;
b. il Servizio SCPT conteggia le spese comunicate con le proprie fino all’importo dell’indennità;